ART. 127 Responsabilità (1)
1. La società o l’ente controllante è responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo
122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito
dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni
dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa
al consolidato e dell’attività di liquidazione di
cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto;
c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di
cui all’articolo 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma
pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma
2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.
(2)
2. Ciascuna società controllata che partecipa al
consolidato è responsabile:
a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo
122, in conseguenza della rettifica operata sul
proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano
dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione,
a seguito dell’attività di controllo prevista
dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis
del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo
122, in conseguenza della rettifica operata sul
proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano
dovute con riferimento alla medesima dichiarazione,
a seguito dell’attività di controllo prevista
dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività
di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del
medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera
b). (3)
3. [...] (4)
4. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante
nei confronti delle società controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta
di trasmettere alla società controllata copia degli
atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualità
di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo
119.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Ciascuna società controllata che partecipa al
consolidato è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni
ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme
che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a
seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché
per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.“.
(3) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.
Testo precedente: “La società o l’ente controllante è responsabile per
le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio
reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo
prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché per l’adempimento degli obblighi
connessi alla determinazione del reddito complessivo globale
di cui all’articolo 122 ed è altresì solidalmente responsabile per le
somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.“.
(4) Comma abrogato dall’art. 8, comma 6, lett. c), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Nel caso di omesso versamento dovuto in base
alla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122, le somme che risultano
dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente
controllante.“.
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