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ART. 123 [Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1)

Ultimo aggiornamento del:

Note:

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. v), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento

concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo,

conseguentemente alle modifiche recate dalla lett. v), si applica

ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo

a quello in corso alla data del 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione

degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR.

Testo precedente: “Art. 123 (Regime di neutralità per i trasferimenti

infragruppo). - 1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui

alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli

articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali

riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria

risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed

a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122

risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto

del bene trasferito.

2. Salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37-

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono

essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario

con la successiva cessione o il successivo conferimento dei

beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma

1.

2-bis. Le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono

essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente

a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di

neutralità fiscale di cui al comma 1.”.

In precedenza, il comma 2-bis era stato inserito dall’art. 8, comma 2,

DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n.

183.

L’articolo, in precedenza, era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.

12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.

10. April 2025

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