ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1)
1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione
dei redditi del consolidato, calcolando
il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati
da ciascuna delle società partecipanti al
regime del consolidato e procedendo alla liquidazione
dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni
attuative contenute nel decreto ministeriale
di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione
del modello annuale di dichiarazione dei redditi.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. s), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, l’eliminazione della rettifica di consolidamento
concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società
controllate conseguente alle modifiche recate dalla lett. s), ha
effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dall’1.9.2007,
esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo
all’esercizio anteriore a quello in corso al 31.12.2007. Resta ferma
l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma
1 del TUIR.
Testo precedente: “Art. 122 (Obblighi della società od ente controllante
e rettifiche di consolidamento). - 1. La società o l’ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il
reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei
redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile
dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all’articolo
117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione
in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione;
b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del
pro-rata patrimoniale di cui all’articolo 97, secondo quanto previsto
dal comma 2 dello stesso articolo;
c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il
valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime
di neutralità di cui all’articolo 123.“.
In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.
12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.
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