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ART. 121 Obblighi delle società controllate (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione

di cui all’articolo 117, ciascuna società controllata,

secondo quanto previsto dal decreto di cui

all’articolo 129, deve:

a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi

al fine di comunicare alla società o ente controllante

la determinazione del proprio reddito

complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni

e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli

compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente

versati. Al modello deve essere allegato

il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4,

lettera b), con le indicazioni richieste relative ai

componenti negativi di reddito dedotti;

b) fornire alla società controllante i dati relativi ai

beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123, specificando

la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale

riconosciuto;

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società

controllante per consentire a quest’ultima

l’adempimento degli obblighi che le competono

nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche

successivamente al periodo di validità dell’opzione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

10. April 2025

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