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ART. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna

entità legale solo in qualità di controllante o solo

in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata

al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società

controllata con quello della società o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna

controllata e dell’ente o società controllante;

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata

presso la società o ente controllante ai fini

della notifica degli atti e provvedimenti relativi

ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione

prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio

è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza

dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il

cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di

cui all’articolo 122;

d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve

essere comunicato all’Agenzia delle entrate

con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta

a decorrere dal quale si intende esercitare

l’opzione (2).

2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso

in cui per effetto di operazioni di fusione, di

scissione e di liquidazione volontaria si determinano

all’interno dello stesso esercizio più periodi

d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce

le modalità e gli adempimenti formali da porre

in essere per pervenire alla determinazione del

reddito complessivo globale.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta

a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite

alle precedenti “entro il sedicesimo giorno del sesto mese

successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo

esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le

modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129” dall’art. 16, comma

2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.

Ai sensi del successivo comma 5 la disposizione si applica a decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2014.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 1, comma 33, lett. r), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;

- l’art. 8, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.

1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.

10. April 2025

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