ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1)
1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di
gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione
di un reddito complessivo globale corrispondente
alla somma algebrica dei redditi complessivi
netti da considerare, quanto alle società
controllate, per l’intero importo indipendentemente
dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto
controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante
dalla somma algebrica degli imponibili, la
liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
1 bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta
per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti
partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
(2) dell’opzione il diritto al riporto in avanti e
all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165,
comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto
i redditi all’estero. (3)
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle
società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta
riportate a nuovo relative agli stessi esercizi
possono essere utilizzate dalla società o ente
controllante o alternativamente dalle società cui
competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni
di cui all’articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante.
L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta
relativa al periodo precedente, al netto delle
detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute
d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei
redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il
primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto
dalla controllante è effettuata sulla base
dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente
alla somma algebrica dei redditi relativi al
periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni
dei redditi presentate per il periodo stesso
dalle società singolarmente considerate. Si applicano,
in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo
4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile
in quanto escluse le somme percepite o
versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”
dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del
successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(3) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.
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