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ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. La società o l’ente controllante e ciascuna società

controllata rientranti fra i soggetti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali

sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo

2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i

requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente

esercitare l’opzione per la tassazione di

gruppo.

2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1

[...] (3) [...] (4) in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore

un accordo per evitare la doppia imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività

d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante

una stabile organizzazione, come definita

dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante

(5). (6)

2 bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

d), privi del requisito di cui alla lettera b) del

comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione

europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo

sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia

abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo

scambio di informazioni, che rivestono una

forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo

73, comma 1, lettere a) e b), possono designare

una società residente nel territorio dello

Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata

ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero

1), del codice civile con i requisiti di cui

all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione

di gruppo congiuntamente con ciascuna

società residente o non residente di cui al comma

2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo

ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1),

del codice civile con i requisiti di cui all’articolo

120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli

effetti del presente comma:

a) la controllata designata, in qualità di consolidante,

acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri

previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o

enti controllanti;

b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono

essere verificati in capo al soggetto controllante

non residente;

c) l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione

che il soggetto controllante non residente

designi la controllata residente assumendo, in via

sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo

127 per le società o enti controllanti;

d) in ipotesi di interruzione della tassazione di

gruppo prima del compimento del triennio o di revoca

(7) dell’opzione, le perdite fiscali risultanti

dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite

esclusivamente alle controllate che le hanno

prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui

confronti viene meno il requisito del controllo secondo

i criteri stabiliti dai soggetti interessati;

e) se il requisito del controllo nei confronti della

controllata designata cessa per qualsiasi motivo

prima del compimento del triennio, il soggetto

controllante non residente può designare, tra le

controllate appartenenti al medesimo consolidato,

un’altra controllata residente avente le caratteristiche

di cui al presente comma senza che si interrompa

la tassazione di gruppo. La nuova controllata

designata assume le responsabilità previste

dall’articolo 127 per le società o enti controllanti

relativamente ai precedenti periodi d’imposta di

validità della tassazione di gruppo, in solido con la

società designata nei cui confronti cessa il requisito

del controllo. (8) (9)

2 ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma

1, numero 1), del codice civile, possono esercitare

l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata

mediante una stabile organizzazione come

definita dal comma 1-bis dell’articolo 120. (10)

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al

comma 1 (11), l’opzione ha durata per tre esercizi

sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio

l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un

altro triennio a meno che non sia revocata, secondo

le modalità e i termini previsti per la comunicazione

dell’opzione. La disposizione di cui al periodo

precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la

società o ente controllante può modificare il criterio

utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4,

per l’eventuale attribuzione delle perdite residue,

in caso di interruzione anticipata della tassazione

di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che

le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi

presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal

quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga

meno il requisito del controllo di cui al comma

1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo

124. (12)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57.

(3) La parola “precedente” è stata soppressa dall’art. 8, comma 1,

lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n.

280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni

hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere

dall’1.1.2004.

(4) La parola “solo” è stata soppressa dall’art. 6, comma 1, lett. a), n.

1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai

sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.

(5) Le parole “che assume la qualifica di consolidante” sono state sostituite

alle precedenti “nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione

in ciascuna società controllata” dall’art. 6, comma 1, lett. a), n.

2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai

sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.

(6) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs.

18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai

sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi

di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

Testo precedente: “di esercitare nel territorio dello Stato un’attività

d’impresa, così come definita dall’articolo 55, mediante una stabile

organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata

sia effettivamente connessa.“.

(7) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”

dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del

successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(8) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n.

147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

in corso al 7.10.2015. Per i contenuti e le modalità di designazione

della controllata, si veda, inoltre, il successivo comma 4.

(9) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.11.2015.

(10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n.

147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

in corso al 7.10.2015.

(11) Le parole “al comma 1” sono state sostituite alle precedenti

“all’art. 120” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(12) I periodi da “Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente

rinnovata “ fino a “si determinano le conseguenze di cui all’articolo

124.“ sono stati sostituiti al precedente ultimo periodo dall’art.

7-quater, comma 27, lett. c), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Testo precedente: “Nel caso venga meno tale requisito si determinano

le conseguenze di cui all’articolo 124.“.

10. April 2025

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