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ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. L’opzione di cui all’articolo 115 può essere

esercitata con le stesse modalità ed alle stesse

condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel

comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società

a responsabilità limitata il cui volume di ricavi

non supera le soglie previste per l’applicazione degli

studi di settore e con una compagine sociale

composta esclusivamente da persone fisiche in

numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società

cooperativa. [...] (3)

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto

(4) periodo del comma 3 dell’articolo 115 e

quelle [...] (5) del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze

di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo

89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,

nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo

59. (6)

2 bis. [...] (7) Si applicano le disposizioni dell’articolo

84, comma 3. (8) Per i soggetti che fruiscono

di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è

riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1,

secondo periodo. (8) (9)

Note:

(1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.2), L.

30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2017.

Testo precedente: “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”.

In precedenza, la rubrica era stata sostituita dall’art. 1, comma 547,

lett. c), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n.

297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063,

L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62,

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio

2018”.

(2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

Per le disposizioni applicative, si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in

G.U. 30.4.2004 n. 101.

(3) Periodo soppresso dall’art. 36, comma 16, lett. a), DL 4.7.2006 n.

223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del

successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

di imposta in corso al 4.7.2006.

Testo precedente: “L’opzione non può essere esercitata, o se esercitata

perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione

con i requisiti di cui all’articolo 87.“.

(4) Le parole “e del quarto” sono state inserite dall’art. 36, comma 10,

DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248.

Ai sensi del successivo comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento

ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta

che iniziano successivamente al 4.7.2006.

(5) Le parole “del primo e terzo periodo” sono state soppresse

dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in

G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma

24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

(6) Periodo inserito dall’art. 36, comma 16, lett. b), DL 4.7.2006 n.

223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi

del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal

periodo di imposta in corso al 4.7.2006.

(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.1), L.

30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2017.

Testo precedente: “In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2,

le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione

del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di

utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione

di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di

cui al comma 3 dello stesso articolo.“.

(8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 2), L. 30.12.2018

n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del

successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2017.

(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 2), L.

11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai

sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n.

205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni

di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”.

7. April 2025

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