ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2)
1. L’opzione di cui all’articolo 115 può essere
esercitata con le stesse modalità ed alle stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel
comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società
a responsabilità limitata il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l’applicazione degli
studi di settore e con una compagine sociale
composta esclusivamente da persone fisiche in
numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società
cooperativa. [...] (3)
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
(4) periodo del comma 3 dell’articolo 115 e
quelle [...] (5) del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze
di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo
89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo
59. (6)
2 bis. [...] (7) Si applicano le disposizioni dell’articolo
84, comma 3. (8) Per i soggetti che fruiscono
di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è
riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1,
secondo periodo. (8) (9)
Note:
(1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.2), L.
30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017.
Testo precedente: “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”.
In precedenza, la rubrica era stata sostituita dall’art. 1, comma 547,
lett. c), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n.
297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063,
L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62,
“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2018”.
(2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Per le disposizioni applicative, si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in
G.U. 30.4.2004 n. 101.
(3) Periodo soppresso dall’art. 36, comma 16, lett. a), DL 4.7.2006 n.
223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del
successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 4.7.2006.
Testo precedente: “L’opzione non può essere esercitata, o se esercitata
perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione
con i requisiti di cui all’articolo 87.“.
(4) Le parole “e del quarto” sono state inserite dall’art. 36, comma 10,
DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248.
Ai sensi del successivo comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento
ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta
che iniziano successivamente al 4.7.2006.
(5) Le parole “del primo e terzo periodo” sono state soppresse
dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in
G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma
24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(6) Periodo inserito dall’art. 36, comma 16, lett. b), DL 4.7.2006 n.
223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi
del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 4.7.2006.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.1), L.
30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017.
Testo precedente: “In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2,
le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione
del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di
utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione
di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di
cui al comma 3 dello stesso articolo.“.
(8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 2), L. 30.12.2018
n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del
successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 2), L.
11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n.
205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”.
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