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ART. 115 Opzione per la trasparenza fiscale (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito

imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73,

comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano

esclusivamente soggetti di cui allo stesso

articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una

percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea

generale, richiamata dall’articolo 2346

del codice civile, e di partecipazione agli utili non

inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per

cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente

dall’effettiva percezione, proporzionalmente

alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli

fini dell’ammissione al regime di cui al presente

articolo, nella percentuale di partecipazione agli

utili di cui al periodo precedente non si considerano

le azioni prive del predetto diritto di voto e la

quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350,

secondo comma, primo periodo, del codice civile,

si assume pari alla quota di partecipazione al capitale

delle azioni medesime. I requisiti di cui al

primo periodo devono sussistere a partire dal primo

giorno del periodo d’imposta della partecipata

in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente

sino al termine del periodo di opzione.

L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso

in cui:

a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione

dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società;

b) la società partecipata eserciti l’opzione di cui

agli articoli 117 e 130. (2)

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al

comma 1 non siano residenti nel territorio dello

Stato l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione

che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte

sugli utili distribuiti.

3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi

d’imposta delle società partecipanti in corso alla

data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.

Le ritenute operate a titolo d’acconto sui

redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e

gli acconti versati si scomputano dalle imposte

dovute dai singoli soci secondo la percentuale di

partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali

della società partecipata relative a periodi in

cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione

ed entro il limite della propria quota del patrimonio

netto contabile della società partecipata.

Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori

all’inizio della tassazione per trasparenza

non possono essere utilizzate per compensare i

redditi imputati dalle società partecipate. (3)

4. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali

della società partecipata e deve essere esercitata

da tutte le società e comunicata all’Amministrazione

finanziaria, con la dichiarazione presentata

nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende

esercitare l’opzione (4). Al termine del triennio

l’opzione si intende tacitamente rinnovata per

un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo

le modalità e i termini previsti per la comunicazione

dell’opzione. (5) La disposizione di cui

al periodo precedente si applica al termine di ciascun

triennio. (5)

5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non

modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto

distribuito dalla società partecipata utilizzando

riserve costituite con utili di precedenti esercizi o

riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini

dell’applicazione del presente comma, durante i

periodi di validità dell’opzione, salva una diversa

esplicita volontà assembleare, si considerano

prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci

ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite,

si considerano prioritariamente utilizzati gli

utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio

dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa

dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società

partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine

sociale della società partecipata mediante l’ingresso

di nuovi soci con i requisiti di cui al comma

1 o 2.

7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli

obblighi di acconto permangono anche in capo alla

partecipata. Per la determinazione degli obblighi

di acconto della partecipata stessa e dei suoi

soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione,

si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma

2. Nel caso di revoca (6) dell’opzione, gli obblighi

di acconto si determinano senza considerare

gli effetti dell’opzione sia per la società partecipata,

sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmente responsabile

con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni

e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione

del reddito.

9. Le disposizioni applicative della presente norma

sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale

di cui all’articolo 129. (7)

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600.

11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto

di imputazione rettificando i valori patrimoniali

della società partecipata secondo le modalità previste

dall’articolo 128, fino a concorrenza delle

svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche

di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,

al netto delle rivalutazioni assoggettate a

tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo

d’imposta antecedente a quello dal quale ha

effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.

12. Per le partecipazioni in società indicate nel

comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito,

rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati

ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza

dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai

soci.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 2, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.

Testo precedente: “Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito

imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al

cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo

stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale

del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata

dall’articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore

al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a

ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente

alla sua quota di partecipazione agli utili. I requisiti di

cui al periodo precedente devono sussistere a partire dal primo giorno

del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione

e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.

L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui la società

partecipata:

a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo

2346, ultimo comma, del codice civile;

b) eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130.“.

(3) Periodo inserito dall’art. 36, comma 9, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo

comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento ai redditi

delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chi iniziano successivamente

al 4.7.2006.

(4) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta

a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite

alle precedenti “entro il primo dei tre esercizi sociali predetti,

secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate” dall’art. 16, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n.

175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Ai sensi del successivo

comma 5 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

(5) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. b), DL

22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016

n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica

a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016.

(6) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”

dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del

successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(7) Si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in G.U. 30.4.2004 n. 101.

7. April 2025

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