ART. 115 Opzione per la trasparenza fiscale (1)
1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso
articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una
percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea
generale, richiamata dall’articolo 2346
del codice civile, e di partecipazione agli utili non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per
cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall’effettiva percezione, proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli
fini dell’ammissione al regime di cui al presente
articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano
le azioni prive del predetto diritto di voto e la
quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile,
si assume pari alla quota di partecipazione al capitale
delle azioni medesime. I requisiti di cui al
primo periodo devono sussistere a partire dal primo
giorno del periodo d’imposta della partecipata
in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente
sino al termine del periodo di opzione.
L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso
in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società;
b) la società partecipata eserciti l’opzione di cui
agli articoli 117 e 130. (2)
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello
Stato l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione
che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte
sugli utili distribuiti.
3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi
d’imposta delle società partecipanti in corso alla
data di chiusura dell ’esercizio della società partecipata.
Le ritenute operate a titolo d’acconto sui
redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e
gli acconti versati si scomputano dalle imposte
dovute dai singoli soci secondo la percentuale di
partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali
della società partecipata relative a periodi in
cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione
ed entro il limite della propria quota del patrimonio
netto contabile della società partecipata.
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all’inizio della tassazione per trasparenza
non possono essere utilizzate per compensare i
redditi imputati dalle società partecipate. (3)
4. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali
della società partecipata e deve essere esercitata
da tutte le società e comunicata all’Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata
nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende
esercitare l’opzione (4). Al termine del triennio
l’opzione si intende tacitamente rinnovata per
un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo
le modalità e i termini previsti per la comunicazione
dell’opzione. (5) La disposizione di cui
al periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. (5)
5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla società partecipata utilizzando
riserve costituite con utili di precedenti esercizi o
riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini
dell’applicazione del presente comma, durante i
periodi di validità dell’opzione, salva una diversa
esplicita volontà assembleare, si considerano
prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite,
si considerano prioritariamente utilizzati gli
utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio
dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa
dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società
partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine
sociale della società partecipata mediante l’ingresso
di nuovi soci con i requisiti di cui al comma
1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi
di acconto della partecipata stessa e dei suoi
soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione,
si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma
2. Nel caso di revoca (6) dell’opzione, gli obblighi
di acconto si determinano senza considerare
gli effetti dell’opzione sia per la società partecipata,
sia per i soci.
8. La società partecipata è solidalmente responsabile
con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni
e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione
del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale
di cui all’articolo 129. (7)
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della società partecipata secondo le modalità previste
dall’articolo 128, fino a concorrenza delle
svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche
di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a
tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo
d’imposta antecedente a quello dal quale ha
effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in società indicate nel
comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati
ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza
dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai
soci.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 2, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.
Testo precedente: “Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al
cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale
del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata
dall’articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore
al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a
ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili. I requisiti di
cui al periodo precedente devono sussistere a partire dal primo giorno
del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione
e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui la società
partecipata:
a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo
2346, ultimo comma, del codice civile;
b) eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130.“.
(3) Periodo inserito dall’art. 36, comma 9, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo
comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento ai redditi
delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chi iniziano successivamente
al 4.7.2006.
(4) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta
a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite
alle precedenti “entro il primo dei tre esercizi sociali predetti,
secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate” dall’art. 16, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n.
175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Ai sensi del successivo
comma 5 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
(5) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. b), DL
22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016
n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
(6) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”
dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del
successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(7) Si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in G.U. 30.4.2004 n. 101.
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