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ART. 107 Altri accantonamenti [n.d.r. ex art. 73] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori

ciclici di manutenzione e revisione delle navi e

degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per

cento del costo di ciascuna nave o aeromobile

quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei

beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare

complessivamente dedotto e la spesa complessivamente

sostenuta concorre a formare il

reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in

cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione

e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese

subconcessionarie di queste sono deducibili gli

accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o

di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili

allo scadere della concessione e delle altre spese

di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione

è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo

del cinque per cento del costo e non è più ammessa

quando il fondo ha raggiunto l’ammontare

complessivo delle spese relative al bene medesimo

sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese

concessionarie di costruzione e gestione di

autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo

precedente è pari all’1 per cento. (2) Se le spese

sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare

del fondo l’eccedenza è deducibile in

quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque

successivi (3). L’ammontare degli accantonamenti

non utilizzati concorre a formare il reddito

dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti

da operazioni a premio e da concorsi a premio

sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,

al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare

degli impegni assunti nell’esercizio, a

condizione che siano distinti per esercizio di formazione.

L’utilizzo a copertura degli oneri relativi

ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico

dei corrispondenti accantonamenti sulla base del

valore unitario di formazione degli stessi e le

eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono

sopravvenienze attive o passive. L’ammontare

dei fondi non utilizzato al termine del terzo

esercizio successivo a quello di formazione concorre

a formare il reddito dell’esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti

diversi da quelli espressamente considerati

dalle disposizioni del presente capo.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Periodo inserito dall’art. 23, comma 10, DL 6.7.2011 n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione

della presente disposizione si veda il successivo comma 11.

(3) Le parole “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi”

sono state sostituite alle precedenti “nell’esercizio stesso e

nei successivi ma non oltre il quinto” dall’art. 1, comma 71, L.

27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244,

in vigore dall’1.1.2007.

7. April 2025

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