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ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,

per l’importo non coperto da garanzia assicurativa,

che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni

di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo

85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite

dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione

dei crediti stessi. Nel computo del limite

si tiene conto anche di accantonamenti per rischi

su crediti. La deduzione non è più ammessa

quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni

e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per

cento del valore nominale o di acquisizione dei

crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate

con riferimento al valore nominale o di acquisizione

dei crediti stessi, sono deducibili a norma

dell’articolo 101, limitatamente alla parte che

eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni

e degli accantonamenti dedotti nei precedenti

esercizi. Se in un esercizio l’ammontare

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti

dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale

o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza

concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.

3. Per gli intermediari finanziari (2), le svalutazioni

e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in

bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante

cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente

nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Ai fini del presente comma le svalutazioni

e le perdite diverse da quelle realizzate mediante

cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

(3) (4)

3 bis. [...] (5)

4. Per gli intermediari finanziari (6) nell’ammontare

dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo

(7) si comprendono anche quelli impliciti nei contratti

di locazione finanziaria [...] (8).

5. [...] (9)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti

“enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 87” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 29.11.2018

n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13,

comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n.

300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta

precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo

18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a

saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima

data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito

complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione

netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi

ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni

vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni

di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto

dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato

in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti

sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione

netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra

loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018.

(3) Comma sostituito dall’art. 16, comma 1, DL 27.6.2015 n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo

comma 2, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta

in corso al 31 dicembre 2015.

Testo precedente: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti

verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle

realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote

costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo

oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate

in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite

deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti

risultanti in bilancio.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 1, comma 160, lett. c), n. 1), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in

G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014;

- l’art. 82, comma 11, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133.

(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1067, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata

in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, per i soggetti che applicano le

disposizioni di cui al presente comma, i componenti reddituali derivanti

esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo

a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo

5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9,

iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei

confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta

sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare

nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante

90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

Ai sensi del successivo comma 1069, le disposizioni di cui al comma

1067 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se

effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore

della L. 145/2018 (1.1.2019).

(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L.

27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in

vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione

si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali

alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai

contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi

di imposta precedenti”.

Testo precedente: “Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti

erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti

da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse

dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o

indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma

sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti

il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi

successivi.“.

In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 7, comma 1, lett.

a), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009

n. 102.

(6) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti

“enti creditizi e finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 2),

DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai

sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in

G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai

periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di

cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il

versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente

alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività

produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione

delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti

con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo

162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del

medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo

e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè

prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro

l’8.8.2018.

(7) Le parole “rilevanti ai fini del presente articolo” sono state inserite

dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata

in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi

del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo

di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione

delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni

della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami

danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”.

(8) Le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio”

iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112” sono

state soppresse dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L.

27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in

vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione

si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali

alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai

contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi

di imposta precedenti”.

(9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L.

27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in

vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione

si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali

alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai

contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”.

Testo precedente: “Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al

comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei

crediti, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, limitatamente alla

parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti

dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare

del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti

risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito

dell’esercizio stesso.“.

In precedenza, le parole “e di cui al comma 3-bis” erano state inserite

dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla L. 3.8.2009 n. 102, in vigore dall’1.7.2009.

7. April 2025

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