ART. 102 BIS Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate (1) (2)
1. Le quote di ammortamento dei beni materiali
strumentali per l’esercizio delle seguenti attività
regolate sono deducibili nella misura determinata
dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando,
per quanto non diversamente stabilito, la
disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della
rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica
di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l’esercizio delle attività
regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura
non superiore a quella che si ottiene dividendo
il costo dei beni per la durata delle rispettive vite
utili così come determinate ai fini tariffari
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo
il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle
delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre
2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre
2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di
trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati
iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso
al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari
a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera
30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione
e distribuzione di energia elettrica, rubricata
“capitale investito riconosciuto e vita utile
dei cespiti”.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare
riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre
dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e
non si modifica per effetto di eventuali successivi
trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo
dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a
partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene
e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario,
fino al periodo d’imposta in cui avviene il
trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. [...] (3)
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al
comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas successivamente
all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano
anche ai fini della determinazione delle
quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione,
la deduzione delle quote di ammortamento compete
all’impresa utilizzatrice; alla formazione del
reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti
nei canoni di locazione finanziaria determinati in
ciascun esercizio nella misura risultante dal piano
di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie
omogenee individuate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili
in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo
102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente
all’entrata in funzione dei beni di cui al
comma 1 le quote di ammortamento sono determinate
in base alla vita utile residua dei beni.
Note:
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 325, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata
in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O, n. 211. Ai sensi del successivo
comma 327, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2005, ad eccezione di
quelle del comma 6 che si applicano ai contratti di locazione finanziaria
la cui esecuzione inizia successivamente all’1.1.2006.
(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 218, L. 24.12.2007 n. 244, in vigore
dall’1.1.2008, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 7 “non si applicano
ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un
periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio
di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria
con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata
per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo
115, comma 4, (…) ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale”.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. o), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per
ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni
rispetto a quella normale del settore.“.
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