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ART. 102 BIS Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le quote di ammortamento dei beni materiali

strumentali per l’esercizio delle seguenti attività

regolate sono deducibili nella misura determinata

dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando,

per quanto non diversamente stabilito, la

disciplina dell’articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui

all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione

della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni

per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della

rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica

di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione

della direttiva 96/92/CE recante norme comuni

per il mercato interno dell’energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni

materiali strumentali per l’esercizio delle attività

regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura

non superiore a quella che si ottiene dividendo

il costo dei beni per la durata delle rispettive vite

utili così come determinate ai fini tariffari

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo

il risultato del 20 per cento:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale

tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle

delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre

2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre

2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di

trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati

iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso

al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari

a 50 anni;

b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera

30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione

e distribuzione di energia elettrica, rubricata

“capitale investito riconosciuto e vita utile

dei cespiti”.

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare

riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre

dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta

presso precedenti soggetti utilizzatori, e

non si modifica per effetto di eventuali successivi

trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo

dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a

partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene

e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario,

fino al periodo d’imposta in cui avviene il

trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. [...] (3)

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al

comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità

per l’energia elettrica e il gas successivamente

all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano

anche ai fini della determinazione delle

quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,

indipendentemente dai criteri di contabilizzazione,

la deduzione delle quote di ammortamento compete

all’impresa utilizzatrice; alla formazione del

reddito imponibile di quella concedente concorrono

esclusivamente i proventi finanziari impliciti

nei canoni di locazione finanziaria determinati in

ciascun esercizio nella misura risultante dal piano

di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano

esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie

omogenee individuate dall’Autorità per

l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili

in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo

102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente

all’entrata in funzione dei beni di cui al

comma 1 le quote di ammortamento sono determinate

in base alla vita utile residua dei beni.

Note:

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 325, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata

in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O, n. 211. Ai sensi del successivo

comma 327, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2005, ad eccezione di

quelle del comma 6 che si applicano ai contratti di locazione finanziaria

la cui esecuzione inizia successivamente all’1.1.2006.

(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 218, L. 24.12.2007 n. 244, in vigore

dall’1.1.2008, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 7 “non si applicano

ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un

periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio

di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria

con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse

economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata

per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo

115, comma 4, (…) ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale”.

(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. o), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per

ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni

rispetto a quella normale del settore.“.

7. April 2025

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