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ART. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [n.d.r. ex art. 66] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi

da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e

87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la

determinazione delle plusvalenze, sono deducibili

se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi

1, lettere a) e b), (2) e 2.

1 bis. [...] (3)

2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo

85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono

immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui

alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati

italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili

in misura non eccedente la differenza tra il

valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato

in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati

nell’ultimo semestre. (4)

2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono

il bilancio in base ai principi contabili internazionali

di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo

85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano

immobilizzazioni finanziarie ai sensi

dell’articoli 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni

dell’articolo 110, comma 1-bis. (5)

3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da

partecipazioni in imprese controllate o collegate,

iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4),

del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile,

anche a titolo di ammortamento, la parte del

costo di acquisto eccedente il valore corrispondente

alla frazione di patrimonio netto risultante

dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato

conseguimento di ricavi o altri proventi che

hanno concorso a formare il reddito in precedenti

esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri

a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso

a formare il reddito in precedenti esercizi e la

sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in

bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di

cui all’articolo 87.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate

al costo non ammortizzato di essi, e le perdite

su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi

del comma 3 dell’articolo 106, (6) sono deducibili

se risultano da elementi certi e precisi e in ogni

caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato

a procedure concorsuali o ha concluso

un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato

ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai

sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato

a procedure estere equivalenti, previste in

Stati o territori con i quali esiste un adeguato

scambio di informazioni (7). Ai fini del presente

comma, il debitore si considera assoggettato a

procedura concorsuale dalla data della sentenza

dichiarativa del fallimento o del provvedimento

che ordina la liquidazione coatta amministrativa o

del decreto di ammissione alla procedura di concordato

preventivo o del decreto di omologazione

dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che

dispone la procedura di amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi o, per le procedure

estere equivalenti, dalla data di ammissione

ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di

iscrizione nel registro delle imprese (8). Gli elementi

certi e precisi sussistono in ogni caso quando

il credito sia di modesta entità e sia decorso un

periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento

del credito stesso. Il credito si considera di modesta

entità quando ammonta ad un importo non superiore

a 5.000 euro per le imprese di più rilevante

dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2 (9), e non superiore a 2.500 euro per le

altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono

inoltre quando il diritto alla riscossione del credito

è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono

inoltre in caso di cancellazione dei crediti

dal bilancio operata in applicazione dei principi

contabili. (10) (11) (12)

5 bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli

vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati

a procedure concorsuali o a procedure

estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo

di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato

di risanamento, la deduzione della perdita su

crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo

di imputazione in bilancio, anche quando

detta imputazione avvenga in un periodo di imposta

successivo a quello in cui, ai sensi del predetto

comma, sussistono gli elementi certi e precisi

ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura

concorsuale, semprechè l’imputazione non

avvenga in un periodo di imposta successivo a

quello in cui, secondo la corretta applicazione dei

principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla

cancellazione del credito dal bilancio. (13)

6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società

in nome collettivo e in accomandita semplice

sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti

per trasparenza [...] (14) dalla stessa società

che ha generato le perdite. (15)

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo

perduto o in conto capitale alle società indicate al

comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi

soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed

il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale

del credito oggetto di rinuncia,(16) si aggiunge al

costo della partecipazione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “lettere a) e b),“ sono state così sostituite alle precedenti

“lettere a), b) e c),“ dall’art. 36, comma 18, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo

comma 19, la disposizione si applica dal periodo di imposta

in corso al 4.7.2006.

(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 1, L. 24.12.2007

n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi

d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta

prodotti dai comportamenti adottati sulla base

della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché

coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle

disposizioni introdotte dal comma 58.

Testo precedente. “Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti

ivi previsti al comma 1, alle lettere b), c) e d), l’applicazione del

comma 1 del presente articolo è subordinata all’ininterrotto possesso

dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta

cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite

in data più recente.“.

In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett.

d), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L.

2.12.2005 n. 248.

(4) Comma sostituito dall’art. 6, comma 8, DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi d’imposta che

iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85,

comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,

si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati

in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono

deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente

riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica

dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.“.

(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 2, L. 24.12.2007

n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi

d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta

prodotti dai comportamenti adottati sulla base

della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché

coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle

disposizioni introdotte dal comma 58.

(6) Le parole “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3

dell’articolo 106,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. b),

L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87,

in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione

si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali

alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai

contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi

di imposta precedenti”.

(7) Le parole “o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo

comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato

a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori

con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni” sono state

inserite dall’art. 13, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al

7.10.2015.

(8) Le parole “o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione

ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione

nel registro delle imprese” sono state inserite dall’art. 13, comma 1,

lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220.

Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.

(9) Ai sensi del citato art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, si considerano

imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un

volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro. Al riguardo,

si veda altresì la circ. Agenzia Entrate 1.8.2013 n. 26, § 4.

(10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. b), L. 27.12.2013

n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore

dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si

applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta

ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche

di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di

assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta

precedenti”.

Testo precedente: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai

principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione

dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.“.

(11) Comma sostituito dall’art. 33, comma 5, DL 22.6.2012 n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.

Testo precedente: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate

al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili

se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le

perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato

a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del

fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

o del decreto di ammissione alla procedura di concordato

preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi.“.

(12) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220, “L’articolo 101, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le

svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati

nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali

o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un

accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento,

deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono

elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato

a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi,

sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione

del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”.

(13) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. d), DLgs. 14.9.2015

n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

in corso al 7.10.2015.

(14) Le parole “nei successivi cinque periodi d’imposta” sono state

soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. c), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata

in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo

comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

(15) Comma sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. m), L. 24.12.2007

n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società

in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni

del comma 2 dell’articolo 8.“.

(16) Le parole “, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,“

sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del

successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015.

7. April 2025

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