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31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 28]

Ultimo aggiornamento del:

1. [...] (1).

2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno

il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo

rustico preso a base per la formazione delle tariffe

d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in

cui si è verificata la perdita, si considera inesistente.

L’evento dannoso deve essere denunciato dal

possessore danneggiato entro tre mesi dalla data

in cui si è verificato ovvero, se la data non sia

esattamente determinabile, almeno quindici giorni

prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve

essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che

provvede all’accertamento della diminuzione del

prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura,

e la trasmette all’ufficio delle imposte.

3. Se l’evento dannoso interessa una pluralità di

fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta

dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti

nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti

gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono

alla delimitazione delle zone danneggiate e

all’accertamento della diminuzione dei prodotti e

trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto

sono situati i fondi le corografie relative alle

zone delimitate, indicando le ditte catastali

comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo

a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve

essere costituito da particelle catastali riportate

in una stessa partita e contigue l’una all’altra in

modo da formare un unico appezzamento. La

contiguità non si considera interrotta da strade,

ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente

interposti.

Note:

(1) Comma abrogato dall’art. 7, comma 3, DL 24.6.2014 n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

Testo precedente: “Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi

da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato

coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause

non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno

in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al trenta per

cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.“.

31. März 2025

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