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TESTO UNICO BANCARIO Informativa Titolo 1 AUTORITÀ CREDITIZIE
- Patrimoni | PITTINI
Un passo importante verso il successO Globe Location Patrimoni Assicurazioni Pianificazione Protezione
- MANTENERE | PITTINI
Manteniamo il sito in modo che duri a lungo e rimanga in essere e in efficienza. Aeronautica Militare Generale di squadra aerea Luca Goretti Arma dei Carabinieri Generale C. A. Salvatore LUONGO Esercito Italiano Generale Carmine MASIELLO Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro Marina Militare Ammiraglio di squadra Enrico Credendino Polizia di Stato Capo della Polizia Vittorio Pisani Vigili del Fuoco Prefetto Renato Franceschelli STANDARDIZZIAMO
- 404 | PITTINI
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- Amministrativo3 | PITTINI
Costituzione Gestione aziendale Operazioni straordinarie 1) Predisposizione atti costitutivi e statuti societari 2) Costituzione Start Up innovative 3) Corporate Governance Contratti Accordi commerciali Sindaco Adempimenti societari Capitalizzazioni Perizie Partecipazioni Bandi di gara Bilancio Cariche sociali Valutazioni d'azienda Crisi d'impresa Riassetti societari e di gruppo Trasformazione Fusione Scissione Liquidazione Scioglimento Consulenza amministrativa Consulenza amministrativa Consulenza amministrativa Consulenza amministrativa Adempimenti telematici Agenzia delle Entrate Camere di Commercio Dogane Gestione Gestione completa di tutti gli adempimenti amministrativi di una società o un'azienda. Gestione di Condomini e di Immobili Vai ai nostri servizi Organizzazione Conversione, implementazione, diagnosi e disegno dei processi contabili/amministrativi. Dogane adempimenti telematici Programmazione Elaborazione di budget. Predisposizione di sistemi di analisi delle variazioni e degli scostamenti. Introduzione di sistemi di reporting.
- 020424 | PITTINI
Polizze, per i clienti top meno vincoli d’investimento di Walter Pittini I clienti con maggiori disponibilità economiche, o con più alta propensione al rischio e solide competenze finanziarie, potranno investire in polizze assicurative più rischiose e, ovviamente, potenzialmente più redditizie. A prevederlo è il nuovo regolamento Ivass per la regolamentazione delle polizze linked che l’Istituto presieduto dal direttore generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini ha diffuso nei giorni scorsi in una pubblica consultazione con la possibilità di inviare osservazione e commenti fino al prossimo 27 maggio. Più investimenti illiquidi per i clienti top Si prevede la possibilità di «polizze unit linked collegate a un fondo interno dell’impresa di assicurazione, con un premio iniziale di 500.000 euro da versare in un’unica soluzione, maggiormente illiquido e con potenziale maggiore esposizione al rischio, prevedendo alcune deroghe agli investimenti rispetto agli altri prodotti Vita». Le deroghe consentite riguardano in particolare gli investimenti in strumenti finanziari non quotati, che potranno raggiungere il limite del 40% del totale delle attività mentre la quota investita in parti di uno stesso fondo di investimento alternativo (Fia) aperto non riservato potrà arrivare al 30%. La quota totale indirizzata a Fondi di investimento alternativi (Fia) non riservati potrà infine raggiungere il 50% del totale delle attività del fondo interno. Accolte le richieste delle assicurazioni Interventi che accolgono le richieste dell’industria assicurativa di innalzare i limiti di investimento per determinate categorie di clienti. L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), nell’ultima relazione annuale, ha sottolineato la necessità, in tema di polizze linked, di «ridurre i vincoli quantitativi agli investimenti idonei e allineate le possibilità di offerta del settore assicurativo italiano a quelle di altri settori dell’industria finanziaria e di altri Paesi». L’obiettivo della nuova regolamentazione Ivass è in effetti quello di «assicurare un level playing field tra operatori italiani e operatori di altri Stati membri che collochino prodotti linked nel mercato domestico», chiariscono dall’Istituto. Non solo. Le modifiche previste potranno potenzialmente consentire un maggior sostegno del settore assicurativo all’economia italiana, con la possibilità per esempio di sottoscrivere titoli meno liquidi emessi dalle piccole e medie imprese italiane. Più trasparenza sui costi Puntualizzazioni ci sono state anche sul fronte dei costi, «fermo restando il divieto di addebitare al fondo interno le spese di qualsiasi natura per la sottoscrizione e rimborso di parti di oicr collegati, si consente tuttavia la remunerazione del gestore laddove quest’ultimo presti effettivamente un servizio aggiuntivo rispetto a quello svolto con riferimento alle quote dell’oicr (fondi e sicav, ndr) collegato in cui il fondo è investito», hanno chiarito da Ivass aggiungendo che «ciò consente di valorizzare l’autonomia dell’impresa nell’individuazione dei presidi per la gestione del potenziale conflitto di interesse e nella determinazione dell’adeguato valore del prodotto», in linea con le altre normative. Documento aggiornato al 04/04/2024
- Pagina di ringraziamento | PITTINI
VIENICI A TROVARE
- Comunicati stampa | PITTINI
Comunicati stampa Banca d'Italia BCE Comunicati stampa 02-04-2024 Rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso per il mese di marzo 2024 2 / Item Title 3 / Item Title
- Assicurazioni | PITTINI
Assicurazioni This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors. 02/04/2024 Polizze, per i clienti Top meno vincoli di investimento Alzati i limiti di investimento per chi ha maggiori disponibilità economiche e competenze finanziarie. 2 Service Name This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors. 3 Service Name This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors. 4 Service Name This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.
- Ristorazione2 | PITTINI
RISTORAZIONE Apertura Idea, giusta locazione e prove di apertura Informazioni Licenze, permessi e norme Licenze, permessi e obblighi normativi Informazioni Business plan La stesura del business plan Informazioni Marketing Promozione del tuo business Informazioni Costi Costi per aprire il ristorante Informazioni Pagamenti dei clienti La gestione dei pagamenti dei clienti Informazioni Se ami il cibo e hai sempre sognato di aprire un’attività tutta tua, sappi che il business della ristorazione è spesso una delle porte di accesso più comuni al mondo dell’imprenditorialità ma è importante ricordarsi che si tratta di un settore molto competitivo. Come puoi riuscire a distinguerti e costruire qualcosa che duri nel tempo? Ti mostreremo come aprire un ristorante ed evitare gli errori più comuni commessi dalla maggior parte dei ristoratori in erba. Se nutri una passione per la gastronomia e hai sempre sognato di avviare la tua attività, è probabile che tu abbia già compiuto dei passi iniziali per esplorare le possibilità di aprire un ristorante. L’ambiente della ristorazione si presenta come uno degli ingressi più frequentati nel mondo dell’imprenditorialità, ma è fondamentale tenere a mente che si tratta di un settore estremamente competitivo. La sfida principale consiste nel differenziarsi e nel costruire un’impresa che possa resistere nel tempo, emergendo tra la moltitudine di proposte gastronomiche presenti sul mercato. Vi esporremo dettagliatamente il processo di apertura di un ristorante, fornendo suggerimenti preziosi per evitare gli errori ricorrenti che spesso inciampano gli aspiranti ristoratori. Inizieremo analizzando i passi fondamentali necessari per avviare un ristorante di successo, comprese le considerazioni sulla localizzazione, il target di clientela e la proposta gastronomica. Successivamente, esploreremo le sfide specifiche del settore, come la gestione del personale, la gestione delle forniture e la promozione efficace del ristorante. L’obiettivo è offrire una guida completa che possa aiutarti a navigare attraverso le complessità del settore ristorativo e a sviluppare una strategia vincente. Durante questo percorso, sottolineeremo l’importanza di una pianificazione dettagliata, di una gestione finanziaria oculata e di una conoscenza approfondita del mercato. Imparerai come creare un’esperienza culinaria unica che catturi l’attenzione dei clienti e li fidelizzi nel tempo. Inoltre, esamineremo le tendenze emergenti nel settore della ristorazione, consentendoti di rimanere al passo con le aspettative in continua evoluzione dei consumatori. Alla luce delle sfide inerenti al settore della ristorazione, questo articolo mira a equipaggiarti con le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare con successo l’avventura imprenditoriale nel mondo culinario, permettendoti di trasformare la tua passione per il cibo in una realtà sostenibile e duratura nel tempo. In conclusione, affrontare l’avventura di aprire un ristorante in Italia nel 2024 richiede una combinazione di passione, competenze imprenditoriali e adattabilità alle dinamiche in costante evoluzione del settore della ristorazione. Dai requisiti burocratici alle sfide operative, la strada per il successo è pavimentata da una pianificazione dettagliata, un’approfondita comprensione del mercato e la capacità di abbracciare innovazioni. La differenziazione attraverso una proposta culinaria distintiva, la gestione efficace del personale e l’attenzione alla sostenibilità emergono come elementi cruciali. La promozione intelligente tramite i canali digitali e l’adozione di strategie di marketing innovative sono altrettanto vitali per attirare e fidelizzare una clientela sempre più esigente. Infine, mantenere una costante attenzione alla formazione continua e agli aggiornamenti normativi è essenziale per garantire la conformità e il successo a lungo termine nel competitivo panorama della ristorazione italiana. In questo contesto dinamico, l’apertura di un ristorante non è solo un atto imprenditoriale, ma un percorso appassionante e impegnativo, ricco di opportunità e soddisfazioni per chi è pronto a intraprenderlo con dedizione e visione. Contattaci Via Conte Girolamo Giusso 11/c, 70125 Bari, Italia pittini@live.it / Tel. +39 340 715 1940 Invia Il modulo è stato inviato!
- 404 | PITTINI
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- Forfettario | PITTINI
Reparti Fiscale Tributaria Regimi Benvenuti FORFETTARI Our Services Describe one of your services Service Name Read More Describe one of your services Service Name Read More Describe one of your services Service Name Read More Describe one of your services Service Name Read More PITTINI WALTER 09/04/2024 Regime forfettario L. 23.12.2014 n. 190 IMPOSTA SUL REDDITO Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa). Tipologia di attività Coefficiente di redditività Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11) 40% Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40% Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 54% Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 86% Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 62% Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 78% Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 67% Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi a titolo di diritto d'autore percepiti durante il regime forfetario, se connaturati con l'attività di lavoro autonomo svolta: beneficiano della deduzione forfetaria prevista dall’art. co. 8 del TUIR, nella misura del 25%, ovvero del 40% se l'autore ha un'età inferiore a 35 anni; si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti ai coefficienti di redditività predetti, e sull'ammontare complessivo è applicata l'imposta sostitutiva; sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d'acconto. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente forfetario e chiesto a rimborso al cliente assume "natura di ricavo o compenso" e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Deduzione dei contributi previdenziali Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (art. 1 co. 64 della L. - 190/2014). L'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Ove il contribuente in regime forfetario sia fiscalmente a carico, l'eventuale eccedenza dei contributi può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. Contributi per il riscatto degli anni di laurea Non sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea, in quanto non versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Eccedenza a credito utilizzata in compensazione L'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nel corso dell'anno successivo va assoggettata a tassazione nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta. Operativamente, occorre portare in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello REDDITI PF, l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione. Indeducibilità dei contributi INAIL I premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non avendo natura di contributi previdenziali, sono esclusi dalla determinazione del reddito. Perdite fiscali pregresse Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014). Irrilevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive. Cessione d'azienda Nell'ambito di una cessione d'azienda che si realizzi durante il regime forfetario sarebbe assoggettato a tassazione l'importo del corrispettivo relativo all'avviamento. Imposta sostitutiva Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%. Riduzione dell'aliquota per inizio attività I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 85.000 euro. La sussistenza della "mera prosecuzione" con altra precedente attività va valutata sotto il profilo sostanziale, ossia verificando se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. La prosecuzione rileva anche quando la cessazione del precedente rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente oppure si tratti di attività già svolte dal contribuente all'estero. La continuità con la precedente attività non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi. Versamento All'imposta sostitutiva si applicano le medesime disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (art. 1 co. 64 della L. 190/2014). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame: provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta; applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, occorre riportare nella sezione Erario del modello F24 i seguenti codici: 1. 1790 - acconto prima rata; 2. 1791 - acconto seconda rata o unica soluzione; 3. 1792 – saldo 4. 8944 - sanzione per ravvedimento; 5. 1944 - interessi per ravvedimento. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Esonero dagli ISA I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF) (art. 1 co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. Comunicazione dei dati per il periodo d'imposta 2021 Limitatamente al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI PF 2022), gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024, al fine di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della L. 9.8.2023 n. 111, in materia di concordato preventivo biennale (art. 6 del DL 132/2023). Fruibilità di agevolazioni Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014). RITENUTE I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (art. 1 co. 67 della L. 190/2014). A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. In caso di errata applicazione del regime, tale dichiarazione può esonerare il sostituto d'imposta da responsabilità per le sanzioni connesse all'omessa effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. Il contribuente in regime agevolato cui sono erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d'imposta può: scomputarle dall'imposta sostitutiva o dall'IRPEF mediante indicazione nel modello REDDITI PF; oppure chiederle a rimborso, con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 602/73. In caso di fuoriuscita immediata dal regime forfetario (art. 1 co. 71 della L. 190/2014): sui compensi incassati prima del superamento della soglia di 100.000 euro non devono essere operate retroattivamente le ritenute; l'incasso del compenso che comporta il superamento della soglia dev'essere assoggettato a ritenuta anche qualora l'operazione sia stata fatturata anticipatamente; su tutti i compensi percepiti successivamente all'incasso che comporta il superamento della soglia predetta devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse. Compensi a titolo di diritto d'autore Non sono soggetti a ritenuta d'acconto i compensi a titolo di diritto d'autore che risultino connaturati con l'attività di lavoro autonomo in regime forfetario. A tal fine, il sostituto d'imposta ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario. Adempimenti in qualità di sostituto d'imposta I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 - 30) del DPR 600/73, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014). Ove operi (per obbligo o per scelta) le ritenute, il soggetto in regime forfetario adempie gli obblighi ordinariamente a carico del sostituto d'imposta. Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario. In caso di fuoriuscita immediata dal regime forfetario (art. 1 co. 71 della L. 190/2014), per le operazioni passive, il contribuente torna ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del limite di 100.000 euro, anche laddove l'eventuale fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta. Indicazione dei dati nel modello REDDITI PF Nel quadro RS del modello REDDITI PF, occorre indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata. Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario Sono esonerati dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (art. 4 co. 6-septies del DPR 322/98). La disposizione opera a decorrere dall'anno d'imposta 2024, ossia a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all'annualità 2024. IVA E INDIRETTE I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Fatturazione e certificazione dei corrispettivi Durante il regime agevolato permane l'obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi. Quest'ultimo adempimento può essere sostituito con l'emissione, per ogni operazione, di fatture, anche cartacee (risposta resa a Telefisco 30.1.2020; impostazione confermata nella circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). I documenti emessi devono indicare che l'operazione è stata effettuata durante l'applicazione del regime agevolato. Fatturazione elettronica A decorrere dall'1.1.2024, è operativo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 18 co. 3 del DL 36/2022), con l'esclusione di coloro che effettuano prestazioni sanitarie B2C (v. la voce "Fatturazione elettronica - B2B e B2C"). Nel file xml va indicato il codice RF19 nel campo "Regime fiscale" e il codice natura "N2.2" (Operazioni non soggette - altri casi). L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. A tal fine, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate. Resta confermato anche l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018). Imposta di bollo Sulle fatture emesse va assolta l'imposta di bollo di 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). È esente dal bollo il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). Correzione delle fatture In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture elettroniche può avvenire, alternativamente: emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta); emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta) (risposte interpello Agenzia delle Entrate 499/2019 e 500/2019). Soggettività passiva ai fini IVA I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, occorre assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta. Ai fini IVA, inoltre, trova applicazione: per le cessioni intracomunitarie di beni, l'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93, conv. L. 427/93; per gli acquisti intracomunitari di beni, l'art. 38 co. 5 lett. c) dello stesso DL 331/93; per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72; per le importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate, le disposizioni di cui al DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 dello stesso DPR 633/72. La disciplina del regime forfetario trova applicazione anche in relazione alle note di variazione che dovessero essere emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. Semplificazione degli adempimenti Durante il regime agevolato vige l'esonero dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre resta l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Split payment I soggetti in regime forfetario non applicano lo split payment in quanto l'applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA. Esterometro I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro). Riduzione dei termini di accertamento Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014). La disposizione dovrebbe perdere di efficacia a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. È invece possibile beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.. 127/2015 se, oltre alla fatturazione elettronica, viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. L'emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l'applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all'istituto del ravvedimento per sanare la violazione. Laddove il professionista forfetario trasmetta il documento al Sistema di Interscambio oltre il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, si sarebbe in presenza di un "mero ritardo nell'adempimento fiscale", sanzionabile ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs.. 471/97, da 250 a 2.000 euro. Rettifica della detrazione All'atto dell'accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19- bis2 del DPR 633/72. Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare (a sfavore), in un'unica soluzione, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (art. 1 co. 61 della L. 190/2014). Il versamento dell'importo a debito va operato unitamente al saldo IVA. Ipotizzando la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2023, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2025 relativa al 2024 (primo anno di applicazione del regime ordinario). Fuoriuscita immediata dal regime Nell'ipotesi di fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1 co. 71 terzo periodo della L. 190/2014). Ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l'incasso dei ricavi o dei compensi e non l'emissione della relativa fattura. Conseguentemente, la fattura che comporta il superamento del limite in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'operazione (interamente considerata). A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA: l'operazione che ha generato l'incasso, mediante integrazione del documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono essere evidenziate nella dichiarazione IVA (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite predetto. Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente è tenuto ad istituire i registri IVA. La rettifica dell'imposta non detratta in costanza di regime forfetario è esposta nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno della fuoriuscita, da presentare nell'anno successivo. PREVIDENZA I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dall'art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Accredito contributivo Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Presentazione della domanda L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare: a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. Per i soggetti che hanno già aderito all'agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l'agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia; il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Nella circ. INPS 10.2.2015 n. 29 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare la scelta per l'agevolazione contributiva con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la predisposizione della tariffazione annuale. Versamento dei contributi I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). Esclusione di ulteriori riduzioni contributive Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età. Decadenza dell'agevolazione Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina: ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2 La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1.1 dell'anno successivo. ACCERTAMENTO E SANZIONI Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. Requisiti d'accesso Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014). Requisiti d'accesso: Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 100.000 euro. Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per: - lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs.. 276/2003); - lavoratori dipendenti; - collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs.. 276/2003; - utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); - somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d'accesso e permanenza nel regime e all'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva. Condizioni ostative Il regime forfetario non può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014): Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a). Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b). Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c). Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività: - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); - controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d). - Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis). - Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d- ter). Salvo specifiche eccezioni, le cause ostative sono verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime. Regimi speciali L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Tuttavia, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte. Rispetto ad un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario. La necessità di esercitare preventivamente l'opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività. Durata Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione. Fuoriuscita dal regime Il regime forfetario viene disapplicato dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso, oppure si verifica una condizione ostativa. La fuoriuscita dal regime è immediata nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest'ultimo caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime. La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie. Opzione per il regime ordinario I soggetti in possesso delle condizioni per applicare il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). Il vincolo triennale derivante dall'opzione non opera per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa applicato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il "regime delle registrazioni IVA", ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73. I citati chiarimenti sono stati estesi anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente. Fatta salva l'operatività dell'art. 1 co. 1 ultimo periodo del DPR 442/97, il vincolo triennale permane per i soggetti che hanno optato per la contabilità ordinaria. Transito dal regime di vantaggio al forfetario È possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi. In tal caso: ai fini IVA, è sufficiente modificare sulle fatture il riferimento al regime forfetario, anziché a quello di vantaggio; ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno in cui è avvenuto il passaggio è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario (risposta interpello 14.5.2019 n. 140). Modalità d'accesso Il regime forfetario è applicato tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime. Inizio attività Nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, il regime forfetario può essere applicato in occasione dell'inizio dell'attività, indicando il codice 2 nella sezione "Regimi fiscali agevolati" del quadro B del modello AA9/12. L'omessa indicazione dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del D.Lgs.. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Attività in corso Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14). @ riproduzione riservata Giorno pubblicazione: 09/04/2024 Ultimo aggiornamento: 09/04/2024 1 Forfettario cliente Read All - Final Sale - Get 30% Off Shop Now
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