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- Bilancio esercizio | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio Bilancio di esercizio This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share. previus next i) Termini approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. ii) Iter approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iii) Rottamazione magazzino This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iv) Continuità aziendale This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.
- Termini presentazione bilancio | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Termini per l'approvazione del bilancio di esercizio previus next Per l’approvazione del bilancio 2023 il legislatore non ha previsto i maggiori termini, pertanto lo stesso dovrà essere approvato entro i 120 giorni ordinari(termine ordinario), oppure entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine straordinario). La possibilità di approvare il bilancio nei 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificamente previste dal Codice Civile: - società tenute alla redazione del bilancio consolidato; - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. In quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dallo statuto della società. - Adempimento: redazione, da parte degli amministratori, del progetto di bilancio e della redazione della Relazione sulla gestione. - Termine: almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 29 marzo 2024 - A 180 giorni: 29 maggio 2024 - Adempimento: comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio Sindacale e al Revisore (se presente). - Termine: almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 29 marzo 2024 - A 180 giorni: 29 maggio 2024 - Adempimento: deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e delle altre relazioni. - Termine: almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 14 aprile 2024 - A 180 giorni: 13 giugno 2024 - Adempimento: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su di un quotidiano. - Termine: almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. - A 120 giorni: 14 aprile 2024 - A 180 giorni: 13 giugno 2024 - Adempimento: convocazione dell’assemblea con altre modalità. - Termine: ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea. - A 120 giorni: 21 aprile 2024 - A 180 giorni: 20 giugno 2024 - Adempimento: assemblea per approvazione del bilancio. - Termine: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (180 giorni in caso di proroga). - A 120 giorni: 29 aprile 2024 - A 180 giorni: 28 giugno 2024 - Adempimento: deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese. - Termine: entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. - A 120 giorni: 29 maggio 2024 - A 180 giorni: 29 luglio 2024
- Pagina per le recensioni | PITTINI
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- Iter approvazione bilancio | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Iter approvazione bilancio d'esercizio previus next La convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 deve avvenire con modalità differenti a seconda del tipo di società: - Società a responsabilità limitata: per le società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell’atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea e sono previsti termini più rapidi in caso di urgenza. - Società per azioni non quotate: per le società per azioni non quotate la convocazione viene effettuata mediante una lettera di convocazione inviata ai soci otto giorni prima dell’assemblea oppure tramite fax, mail, o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. - Società per azioni quotate: per le società per azioni quotate sul mercato, è necessario procedere alla pubblicazione della convocazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima rispetto al giorno fissato per l’assemblea. L’assemblea convocata deve avere all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio predisposto dall’organo amministrativo e, abitualmente, si tiene presso la sede sociale. L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se gli intervenuti detengono almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta. I soci nel corso dell’assemblea hanno diritto di ottenere tutte le informazioni relative al bilancio oggetto di valutazione dopodiché, terminata la discussione assembleare, si procede all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio. Non è oggetto di approvazione la relazione sulla gestione. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
- Paywall | PITTINI
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- Premessa | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text. previus next Premessa Con l’espressione “continuità aziendale” si intende il fatto che l’impresa continui la sua “esistenza operativa” per un futuro prevedibile. Il concetto di “futuro prevedibile” va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. L’art. 2423- bis del Codice civile ci dice che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Con l’espressione “prospettiva della continuazione dell’attività”, si fa riferimento all’attitudine dell’azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo. La “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo” è rappresentativa dell’armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell’impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza. Oltre al Codice civile, del concetto di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell’OIC 29, così come nel principio di revisione (ISA) n. 570. Nello specifico, l’OIC 11 al paragrafo 21 recita: “L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. La continuità aziendale deve avere una prospettiva di “almeno dodici mesi”, non escludendo, anche, che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest’accezione, il medesimo principio, lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l’impresa sarà in grado di esprimere nell’arco temporale che segnerà la sua intera vita. L’OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio. Con riferimento all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una “proposta” di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché i propri equilibri gestionali con riferimento alla propria gestione patrimoniale, finanziaria e reddituale e nel caso prendere atto dell’esistenza di eventuali disequilibri che possono compromettere lo stesso principio della continuità economica aziendale.
- Rottamazione magazzino | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Rottamazione magazzino previus La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023 e in vigore dal 1/01/2024) prevede ai commi 78-85 la procedura di rottamazione del magazzino, finalizzata a permettere alle imprese non IAS di adeguare il valore contabile delle rimanenze al 01/01/2023 alla loro consistenza effettiva. Ambito soggettivo Ai sensi dell’art. 1, comma 78, della legge di Bilancio 2024 è statuito che possono beneficiare della normativa: “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali”, ossia gli OIC adopter. Sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale. Secondo alcuni approcci interpretativi sarà necessario attendere precisazioni circa la possibilità di fruire della norma che dispone l’adeguamento del magazzino da parte dei soggetti in contabilità semplificata, dato che – fermi restando gli obblighi di natura civilistica – per detti soggetti la variazione delle rimanenze non produce effetti fiscali. Essi, infatti, applicano il principio di cassa, per cui le merci rilevano ai fini della determinazione del reddito nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il pagamento/la registrazione degli acquisti (art. 1, comma 18, legge n. 232/2016; art. 66 del Tuir; art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973; Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, paragrafo 4.2). Pertanto, o questi soggetti possono avvalersi della norma solo ai fini civilistici (senza dover pagare l’onere fiscale derivante dall’adeguamento del magazzino) oppure dovranno essere considerati esclusi dai soggetti che possono avvalersi della disposizione in esame. Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, anche per altri soggetti di «piccole» dimensioni (si pensi agli imprenditori che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014). Risultano esclusi anche i contribuenti che svolgono una attività per cui non risulta determinato il coefficiente di maggiorazione. Nella precedente normativa venivano esclusi 178 codici attività su un totale di 511 classi ATECO. Di fatti - diversamente da quanto era stato previsto nel 1999, in cui la sanatoria era ammessa alle imprese rientranti negli studi di settore – nel testo della legge di Bilancio 2024 non è presenta alcuna limitazione alle imprese soggette agli Isa. Sono invece esclusi i soggetti Ias adopter, che valutano il magazzino secondo i dettami dello Ias2. Ambito oggettivo Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze: 1. relativamente ai beni di cui all’art. 92 Tuir, ossia le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati; 2. relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 (cioè quelle al 31/12/2022) per le imprese con esercizio “solare”; 3. è escluso l’adeguamento delle rimanenze finali relativi ai servizi (Circolare n. 115/2000): a) in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutati in base ai costi sostenuti (art. 92, comma 6, del Tuir; b) o di durata ultrannuale (art. 93 del Tuir) valutati in base ai corrispettivi maturati. Procedure operative per adeguamento La normativa prevede due procedure che, anche se ammesse contemporaneamente (secondo la circolare n. 115/2000 l’adeguamento può riguardare contemporaneamente le ipotesi di eliminazione di taluni beni/valori e l’iscrizione di quantità di esistenze iniziali, fermo restando che l’iscrizione è ammesso per le sole maggiori quantità e non anche per i maggiori valori), rimangono contabilmente e fiscalmente autonome e precisamente: 1. ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI di quantità o valori superiori a quelli effettivi, che può essere totale o parziale. Tale adeguamento si presta nei casi in cui le rimanenze del 2022 sono state rilevate correttamente ma ad un costo unitario superiore di quello reale oppure rilevate ad un costo unitario corretto ma quantitativamente sono superiori a quelle effettive, oppure nel caso di presenza delle due fattispecie. Dato che le esistenze iniziali del 2023 corrispondono, in genere, alle rimanenze finali del 2022, la sopravvalutazione di queste ultime potrebbe essere motivata, salvo il caso dell’errore involontario, dalla volontà del redattore del bilancio di far emergere un utile fittizio (non realizzato; o meglio, per non far emergere perdite subìte) ovvero di occultare delle vendite effettuate ma non contabilizzate. La regolarizzazione avviene eliminando le quantità o i valori di magazzino superiori a quelli effettivi. IVA da versare Il processo di allineamento prevede il versamento dell’Iva, da calcolare applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare ottenuto moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività determinato secondo specifico decreto. IVA DA VERSARE=Aliquota media Iva 2023 x Valore Eliminato x Coefficiente di maggiorazione Aliquota media: per il calcolo è prevista una regola (riferimenti: Circolare del Ministero delle Finanze 13 maggio 1996, n. 117, richiamata dalla Circolare n. 115/2000, paragrafo 4.1) secondo cui l’aliquota media Iva, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero a regimi speciali, sarebbe quella risultante dal rapporto tra l’Iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d’affari. Coefficiente di maggiorazione, stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (per la sanatoria della legge n. 488/1999 i coefficienti erano stati fissati dal D.M. 23 marzo 2000). Imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) L’operazione di adeguamento prevede anche la determinazione dell’imposta sostitutiva determinata sulla base di una aliquota del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate ai fini Iva e il valore eliminato sulla differenza (ossia tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato). ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI L’adeguamento delle esistenze iniziali 2023: A. richiede l’iscrizione di maggiori quantità di beni che erano fisicamente presenti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui si effettua la regolarizzazione (si tratta, in genere, di rimanenze di merce non iscritte tra le rimanenze finali del 2022). In questo modo l’impresa può vedersi riconosciuto il costo che, altrimenti, non avrebbe avuto rilevanza fiscale; B. non consente l’iscrizione di maggiori valori di beni già iscritti in contabilità (è il caso della sottostima delle rimanenze finali del 2022), altrimenti l’operazione si tramuterebbe in una rivalutazione (circolare n. 115/2000). Questa impostazione impedisce la regolarizzazione del magazzino nell’ipotesi di omissione di valori derivanti da una errata determinazione del costo (di acquisto o di produzione) applicato alle reali quantità inventariate; si impedisce di fatto la deduzione di costi omessi.
- Adeguati assetti | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE previus next ADEGUATI ASSETTI Il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza contiene un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale da conseguire anche per il tramite dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A tale dovere sono chiamati il consiglio d’amministrazione, tenuto a valutare tale adeguatezza; i sindaci in veste di vigilanti; l’imprenditore che deve attenzionare, nello sviluppo della gestione, l’attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Da un punto di vista operativo tutto questo deve essere affiancato da un insieme di procedure che siano in grado di garantire soprattutto l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e la produzione di informazioni derivanti dal sistema amministrativo-contabile. L’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, così come richiesta dal legislatore ai fini dell’accertamento preventivo della crisi d’impresa, è collegata anche all’eventuale presenza in azienda di un applicato sistema di pianificazione, programmazione e controllo, quale componente del più ampio sistema amministrativo-contabile. Rappresentato da un insieme di strumenti, processi e ruoli, finalizzati a favorire comportamenti che siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il sistema di pianificazione, programmazione e controllo agevola la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali. Per supportare i commercialisti, il Consiglio Nazionale ha ritenuto di intervenire con l’identificazione di alcune linee guida standard e condivise, sia a supporto dell’attività professionale sia per sensibilizzare le imprese sull’importanza di dotarsi di presidi organizzativi in grado di garantire: la continuità aziendale; la creazione di valore aziendale; la rilevazione tempestiva di una possibile crisi. Il Documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, dello scorso 25 luglio 2023, tratta di strumenti pratici-operativi per l’analisi degli elementi che consentano di valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile nonché di formulare un giudizio, oltre a possibili suggerimenti operativi per incrementare l’efficienza aziendale. In tal senso, questo Documento integra il precedente pubblicato il 7 luglio 2023 ed intitolato “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”, in cui il CNDCEC ha approfondito in modo teorico il tema degli adeguati assetti. L’elenco degli elementi da valutare sono specificate in cinque specifiche aree critiche, ritenute rilevanti per permettere l’individuazione delle criticità e proporre possibili manovre di miglioramento. Il giudizio finale sull’adeguatezza degli assetti dovrà comunque essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche specifiche, della dimensione, dei vincoli normativi e della complessità delle attività esercitate da ogni singola impresa. Inoltre, le check- list devono essere “adattate” in funzione della complessità, alla consistenza occupazionale, alla natura economica dell’attività e alla dimensione dell’impresa e, conseguentemente, andrebbero attentamente valutate le specificità delle realtà minori. Ciò proprio nel rispetto del principio di proporzionalità declinato secondo le definizioni fornite nell’art. 2086, secondo comma, del Codice civile, e nell’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. La check-list viene sviluppata secondo una struttura articolata in quattro colonne: - Quesito da valutare: 1 - Risposta: sono previste tre opzioni: - Sì - No - N/A: Non applicabile Nel caso di risposta “Non applicabile”, nell’ultima colonna intitolata “Note e Commenti”, vanno riportati i motivi. - Adeguato: In caso di risposta positiva al quesito, si richiede di esprimersi anche in merito all’adeguatezza della variabile in relazione alla natura economica e alla dimensione dell’impresa. Il Documento suggerisce di raccogliere la documentazione a supporto che attesti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (a titolo esemplificativo, le procedure adottate, il report prodotto dal sistema informativo contabile, il documento comprovante le competenze dei diversi membri dell’organizzazione, ecc.). - Note e commenti: ... In calce alle check-list sono previste le seguenti tre specifiche valutazioni di sintesi: - Criticità da evidenziare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/ contabile dell’impresa. - Giudizio finale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/ contabile dell’impresa. - Eventuali suggerimenti per migliorare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/ amministrativo/contabile dell’impresa. Il Documento prevede cinque specifiche sezioni da valutare: • Modello di Business (6 quesiti) • Modello Gestionale (8 quesiti) • Adeguati Assetti Organizzativi (21 quesiti) • Adeguati Assetti Amministrativi (11 quesiti) • Adeguati Assetti Contabili (15 quesiti) Modello di Business Si dovrebbe valutare se è stato individuato correttamente un modello di business. Successivamente, ci si deve soffermare sulla validità di tale modello di business, nonché sulla condivisione dello stesso all’interno dell’organizzazione. L’analisi del modello di business avviene con il supporto di sei quesiti, contenuti nella relativa check-list, da cui si evince che per la valutazione del modello di business è importante conoscere i criteri di costruzione del modello stesso. A tal fine, viene richiesto se per la costruzione siano state enfatizzate le minacce e le opportunità, relativamente alle variabili esterne, e i punti di forza e di debolezza con riferimento alle variabili interne; in altre parole, l’effettuazione di una SWOT Analysis. Ad integrazione delle informazioni è anche richiesto se nel piano strategico siano stati formalizzati gli obiettivi del modello di business. Il documento segnala: “che non è sufficiente riferirsi all’attività di produzione e vendita di beni e/o servizi ma occorre acquisire la consapevolezza della reale e potenziale forza reddituale, patrimoniale e finanziaria che l’impresa è in grado di esprimere, partendo dal suo vantaggio competitivo e dalle modalità con cui la stessa crea valore”. Sempre nelle note si leggono ulteriori dettagli di tipo procedurale importanti ossia: “se possibile, riportare, nelle note e commenti, una breve descrizione della Vision e della Mission utile a comprendere se quanto l’imprenditore esprime rispecchia la realtà”; e ancora: “la formalizzazione presuppone una produzione documentale da cui traspaia in modo chiaro cosa l’impresa voglia fare, in termini di decisioni, azioni e controlli”. Da cui emerge che è importante per il compilatore delle check-list e per la valutazione finale anche disporre della adeguata documentazione di supporto. Modello Gestionale Il modello gestionale è il modello che permette la realizzazione dell’attività dell’impresa in coerenza con quanto definito nel modello di business analizzato nella precedente check- list. Il modello gestionale viene analizzato per il tramite di otto quesiti, da cui emerge che per l’impresa è indispensabile dotarsi di un sistema informativo adeguato, che supporti l’operatività dell’azienda e che risulti il più possibile integrato. La valutazione del modello gestionale parte dall’analisi del sistema informativo di cui l’impresa dispone poiché un adeguato flusso informativo è essenziale allo sviluppo dell’operatività aziendale. A tale fine, il documento segnala che rivestono un ruolo “strategico” sia il responsabile dei sistemi informatici sia l’apporto di eventuali esperti esterni all’impresa. Per questo l’analisi si concentra sull’esistenza di un responsabile IT, di un adeguato ERP (Enterprise Resource Planning), nonché della mappatura dei flussi informativi aziendali. Adeguati Assetti Organizzativi La valutazione dell’assetto organizzativo rappresenta un aspetto fondamentale poiché finalizzato a valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché i suoi sistemi operativi, in relazione alla natura e alla dimensione dell’impresa. L’analisi dell’assetto organizzativo avviene per il tramite di ben 21 quesiti attraverso cui comprendere se l’impresa è dotata di un adeguato organigramma, del funzionigramma, del mansionario nonché dell’esistenza di sistemi di valutazione delle risorse umane. Parte integrante dell’indagine è anche l’analisi della presenza di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR), l’esistenza di un Enterprise Risk Management (ERM), l’approvazione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché l’analisi della presenza di certificazioni, anche per la parità di genere. Inoltre, se sono state effettuate segnalazioni interne ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. decreto Whistleblowing), nonché l’analisi dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). Adeguati Assetti Amministrativi La valutazione è volta a comprendere l’approccio alle decisioni aziendali in un’ottica di pianificazione, programmazione e controllo, mediante l’adozione di piani industriali ed operativi. È oggetto principale dell’analisi la corporate governance dell’impresa, comprese le deleghe dei poteri. L’analisi si sviluppa per il tramite di undici quesiti articolati avendo come riferimento la struttura di una società di capitali che ha adottato un sistema tradizionale di amministrazione e controllo. Per questo i quesiti permettono di comprendere l’esistenza di un C.d.A. o di un amministratore unico, come sono stati attribuiti i poteri e le deleghe, se vi è un internal auditing e un organo di controllo, se gli organi amministrativi agiscono nel rispetto dei piani operativi approvati, se sono state attivate procedure o regolamenti per la gestione delle risorse finanziarie e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Adeguati Assetti Contabili L’ultima area oggetto di valutazione è focalizzata sulla raccolta dei dati e sul processo informativo in relazione al quale il dato si trasforma in informazione nonché il processo di analisi dei risultati raggiunti, sia in un’ottica ex post che ex ante. L’analisi si sviluppa con il supporto di ben 15 quesiti finalizzati a comprendere se l’impresa è dotata di un sistema informativo contabile integrato (ad esempio, si avvale di un unico software o più software per gli adempimenti contabili e fiscali), se ha esternalizzato o meno le procedure di registrazione e gestione delle operazioni contabili, la cadenza dell’aggiornamento dei dati contabili, la predisposizione di bilanci infrannuali, l’analisi degli indici e degli indicatori con particolare attenzione alla continuità aziendale, la contabilità analitica, la predisposizione del budget e le previsioni di tesoreria ossia le caratteristiche dei sistemi di gestione, di budgeting e reporting. L’apporto del nuovo documento del CNDCEC risulta molto prezioso per tutti i professionisti impegnati nella predisposizione del fascicolo di bilancio 2023 nel quale è certamente auspicabile che l’Informativa, o Nota Integrativa o Relazione sulla Gestione, contenga qualche riflessione in merito all’esito della valutazione degli adeguati assetti per il tramite delle stesse check-list.
- 404 | PITTINI
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- Protocolli condominiali (List) | PITTINI
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- Fiscale | PITTINI
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