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Transizione industriale
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Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68).
Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di:
• ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
• raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate).
I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
• operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007);
• non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69);
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
• non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70).
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto.
Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento:
• per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al:
o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C;
• gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C;
• per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia;
• per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al:
o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento;
o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie.
In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano:
• suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile);
• opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
• impianti e attrezzature di nuova fabbricazione;
• programmi informatici, brevetti;
• spese per la formazione del personale.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.
Indirizzo
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia