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Sei in Home Impresa Bilancio Da PITTINI WALTER, ci occupiamo di una varietà di settori, ognuno dei quali richiede esperienza e competenze diverse. Scorri verso il basso per scoprire in quali settori siamo specializzati e come possiamo personalizzare i nostri servizi in base alle tue esigenze. Bilancio di esercizio Analisi di bilancio Continuità aziendale Bilancio consolidato Deducibilità fiscale
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Benvenuti Industrie Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Prodotti Servizi Eventi Corsi Partner Faq Carriere Preventivo Contatti INDUSTRIE Siamo qui per offrirti un servizio di alta qualità, specializzato in diverse industrie. Con Pittini potrai contare su un partner affidabile che ti guiderà verso il successo aziendale con professionalità e attenzione. Industria Se stai cercando un consulente per le industrie che unisca competenza e onestà, Pittini è la scelta giusta per te. Con un approccio personalizzato e un'attenzione ai dettagli, ti guideremo verso il successo della tua azienda. Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e soluzioni innovative. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Finanza Scopri Trasporti Scopri Ospitalità Scopri Consumi Scopri Real estate Scopri Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Esplora il nostro punto di vista sulle sfide odierne Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. 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L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- GUIDE | WPITTINI
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- Termini presentazione bilancio | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Termini per l'approvazione del bilancio di esercizio previus next Per l’approvazione del bilancio 2023 il legislatore non ha previsto i maggiori termini, pertanto lo stesso dovrà essere approvato entro i 120 giorni ordinari(termine ordinario), oppure entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine straordinario). La possibilità di approvare il bilancio nei 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificamente previste dal Codice Civile: - società tenute alla redazione del bilancio consolidato; - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. In quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dallo statuto della società. - Adempimento: redazione, da parte degli amministratori, del progetto di bilancio e della redazione della Relazione sulla gestione. - Termine: almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 29 marzo 2024 - A 180 giorni: 29 maggio 2024 - Adempimento: comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio Sindacale e al Revisore (se presente). - Termine: almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 29 marzo 2024 - A 180 giorni: 29 maggio 2024 - Adempimento: deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e delle altre relazioni. - Termine: almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 14 aprile 2024 - A 180 giorni: 13 giugno 2024 - Adempimento: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su di un quotidiano. - Termine: almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. - A 120 giorni: 14 aprile 2024 - A 180 giorni: 13 giugno 2024 - Adempimento: convocazione dell’assemblea con altre modalità. - Termine: ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea. - A 120 giorni: 21 aprile 2024 - A 180 giorni: 20 giugno 2024 - Adempimento: assemblea per approvazione del bilancio. - Termine: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (180 giorni in caso di proroga). - A 120 giorni: 29 aprile 2024 - A 180 giorni: 28 giugno 2024 - Adempimento: deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese. - Termine: entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. - A 120 giorni: 29 maggio 2024 - A 180 giorni: 29 luglio 2024
- Rottamazione magazzino | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Rottamazione magazzino previus La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023 e in vigore dal 1/01/2024) prevede ai commi 78-85 la procedura di rottamazione del magazzino, finalizzata a permettere alle imprese non IAS di adeguare il valore contabile delle rimanenze al 01/01/2023 alla loro consistenza effettiva. Ambito soggettivo Ai sensi dell’art. 1, comma 78, della legge di Bilancio 2024 è statuito che possono beneficiare della normativa: “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali”, ossia gli OIC adopter. Sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale. Secondo alcuni approcci interpretativi sarà necessario attendere precisazioni circa la possibilità di fruire della norma che dispone l’adeguamento del magazzino da parte dei soggetti in contabilità semplificata, dato che – fermi restando gli obblighi di natura civilistica – per detti soggetti la variazione delle rimanenze non produce effetti fiscali. Essi, infatti, applicano il principio di cassa, per cui le merci rilevano ai fini della determinazione del reddito nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il pagamento/la registrazione degli acquisti (art. 1, comma 18, legge n. 232/2016; art. 66 del Tuir; art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973; Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, paragrafo 4.2). Pertanto, o questi soggetti possono avvalersi della norma solo ai fini civilistici (senza dover pagare l’onere fiscale derivante dall’adeguamento del magazzino) oppure dovranno essere considerati esclusi dai soggetti che possono avvalersi della disposizione in esame. Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, anche per altri soggetti di «piccole» dimensioni (si pensi agli imprenditori che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014). Risultano esclusi anche i contribuenti che svolgono una attività per cui non risulta determinato il coefficiente di maggiorazione. Nella precedente normativa venivano esclusi 178 codici attività su un totale di 511 classi ATECO. Di fatti - diversamente da quanto era stato previsto nel 1999, in cui la sanatoria era ammessa alle imprese rientranti negli studi di settore – nel testo della legge di Bilancio 2024 non è presenta alcuna limitazione alle imprese soggette agli Isa. Sono invece esclusi i soggetti Ias adopter, che valutano il magazzino secondo i dettami dello Ias2. Ambito oggettivo Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze: 1. relativamente ai beni di cui all’art. 92 Tuir, ossia le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati; 2. relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 (cioè quelle al 31/12/2022) per le imprese con esercizio “solare”; 3. è escluso l’adeguamento delle rimanenze finali relativi ai servizi (Circolare n. 115/2000): a) in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutati in base ai costi sostenuti (art. 92, comma 6, del Tuir; b) o di durata ultrannuale (art. 93 del Tuir) valutati in base ai corrispettivi maturati. Procedure operative per adeguamento La normativa prevede due procedure che, anche se ammesse contemporaneamente (secondo la circolare n. 115/2000 l’adeguamento può riguardare contemporaneamente le ipotesi di eliminazione di taluni beni/valori e l’iscrizione di quantità di esistenze iniziali, fermo restando che l’iscrizione è ammesso per le sole maggiori quantità e non anche per i maggiori valori), rimangono contabilmente e fiscalmente autonome e precisamente: 1. ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI di quantità o valori superiori a quelli effettivi, che può essere totale o parziale. Tale adeguamento si presta nei casi in cui le rimanenze del 2022 sono state rilevate correttamente ma ad un costo unitario superiore di quello reale oppure rilevate ad un costo unitario corretto ma quantitativamente sono superiori a quelle effettive, oppure nel caso di presenza delle due fattispecie. Dato che le esistenze iniziali del 2023 corrispondono, in genere, alle rimanenze finali del 2022, la sopravvalutazione di queste ultime potrebbe essere motivata, salvo il caso dell’errore involontario, dalla volontà del redattore del bilancio di far emergere un utile fittizio (non realizzato; o meglio, per non far emergere perdite subìte) ovvero di occultare delle vendite effettuate ma non contabilizzate. La regolarizzazione avviene eliminando le quantità o i valori di magazzino superiori a quelli effettivi. IVA da versare Il processo di allineamento prevede il versamento dell’Iva, da calcolare applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare ottenuto moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività determinato secondo specifico decreto. IVA DA VERSARE=Aliquota media Iva 2023 x Valore Eliminato x Coefficiente di maggiorazione Aliquota media: per il calcolo è prevista una regola (riferimenti: Circolare del Ministero delle Finanze 13 maggio 1996, n. 117, richiamata dalla Circolare n. 115/2000, paragrafo 4.1) secondo cui l’aliquota media Iva, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero a regimi speciali, sarebbe quella risultante dal rapporto tra l’Iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d’affari. Coefficiente di maggiorazione, stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (per la sanatoria della legge n. 488/1999 i coefficienti erano stati fissati dal D.M. 23 marzo 2000). Imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) L’operazione di adeguamento prevede anche la determinazione dell’imposta sostitutiva determinata sulla base di una aliquota del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate ai fini Iva e il valore eliminato sulla differenza (ossia tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato). ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI L’adeguamento delle esistenze iniziali 2023: A. richiede l’iscrizione di maggiori quantità di beni che erano fisicamente presenti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui si effettua la regolarizzazione (si tratta, in genere, di rimanenze di merce non iscritte tra le rimanenze finali del 2022). In questo modo l’impresa può vedersi riconosciuto il costo che, altrimenti, non avrebbe avuto rilevanza fiscale; B. non consente l’iscrizione di maggiori valori di beni già iscritti in contabilità (è il caso della sottostima delle rimanenze finali del 2022), altrimenti l’operazione si tramuterebbe in una rivalutazione (circolare n. 115/2000). Questa impostazione impedisce la regolarizzazione del magazzino nell’ipotesi di omissione di valori derivanti da una errata determinazione del costo (di acquisto o di produzione) applicato alle reali quantità inventariate; si impedisce di fatto la deduzione di costi omessi.
- Titolare | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Dal 2018, Pittini Walter aiuta i clienti italiani a raggiungere il loro potenziale. Garantiamo che individui, piccole imprese, imprese, organizzazioni no profit e tutti gli altri clienti con cui lavoriamo abbiano una comprensione completa delle loro finanze, consentendo loro di massimizzare i profitti. Siamo orgogliosi di essere un dottore commercialista versatile ed etico. Se hai bisogno di assistenza per la contabilità, la preparazione fiscale o qualsiasi altra questione relativa alla contabilità, saremo lieti di aiutarti. Contatta oggi stesso il nostro team per iniziare. PROFILO BIOGRAFICO PITTINI WALTER Nato il: 11-12-1967. Commercialista dal 15/11/1995. Walter Pittini, nato a Bari (BA) il 11 dicembre 1967, abilitato dottore commercialista nella sessione di novembre 1995, dal 13 agosto 2018 è dottore commercialista in Bari. Dai nostri primi clienti nel 2018, Pittini Walter è diventato il dottore commercialista di riferimento in Italia. Ogni membro del nostro team è esperto nella propria nicchia e monitora i rispettivi settori, in modo da fornire la guida più specifica e accurata possibile. Indipendentemente dai servizi per i quali ci assumi, sei in buone mani. Curriculum Vitae ISTRUZIONE • 16-08-1985: Windsor Cultural Centre Ltd: holiday language course – 4 weeks Degree of improvement: very good. • 30-09-1981 - 15-07-1987: I.T.C.S. “Giulio Cesare” in Bari Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore. • 30-09-1987 - 03-11-1995: Università degli Studi in Bari Laurea in Economia e Commercio; votazione: 108/110. • 08-04-1998 - 16-06-1998: EnAIP in Bologna Corso di Paghe e Contributi. • 15-11-1995: Ordine dei Dottori Commercialisti; Bari Abilitazione “Dottore commercialista”; votazione: 95/150. • 1999 - 2000: Fondazione dei Dottori Commercialisti; Bari Corso: “Procedure Concorsuali – IV Corso”. • 11-12-2000: A.N.Amm.I. Amministratore di condominio professionista. • 06-12-2004 - 13-12-2004: FORMA.TEMP Attestato: “Comunicazione interpersonale di base”. • 03-06-2008 - 05-06-2008: Centro Servizi Cup Firenze Corso di formazione: “Cup Metropolitano di Firenze” - SP-CUPINT51. • 11-11-2008 – 25-11-2008: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Attestato: “Corso di orientamento per il personale neo assunto”. • 17-06-2009: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Corso: “Applicativi SAGO-BOOK/DNLAB”. • 2009: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Attestato: “Lavorare in sicurezza nell'AOUC”. • 2018: Commercialista (https://pittini4.wixstudio.com/commercialista) Collaboratore capo • 2023: Condominio (https://pittini4.wixstudio.com/condominio) Collaboratore capo ESPERIENZE PROFESSIONALI • 1987 - 1989: Studio aziendale e tributario; Bari Consulenza contabile e fiscale. • 1990 - 1991: So.Ge.Co. S.r.l.; Bari Coordinamento rappresentanti. • 1992-1995: Lavori di carattere occasionale. • 1996: Data entry. • 10-03-1997 - 01-06-1998: Centro Contabilità Aziendale S.r.l.; Bologna Impiegato contabile e fiscale. • 1998 - 1999: Olivetti Wang Global Docente di Informatica ai corsi Euroformazione Difesa. • 24-09-1998 - 29-01-2004: Dottore commercialista Libero professionista: titolare di studio. • 2000 - 2004: Ordine dei Dottori Commercialisti; Bari Componente della Commissione di studio sulle Procedure Concorsuali. • 22-06-2000: Tribunale di Bari iscrizione in Albo Consulente Tecnico del Giudice. • 2000: Certificato A.N.Amm.I. Amministratore di condominio professionista • 20-11-2001 - 05-04-2002: Dieffe Moda S.p.A.; Bari Impiegato amministrativo. • 08-11-2004 - 19-11-2004: Kelly Services; Bari Docente di Contabilità Generale (Forma Temp 80 ore). • 15-03-2005 - 12-02-2008: IBM Italia S.p.A.; Segrate (MI); impiegato: Finance & Planning. • 10-03-2008 - 30-11-2016: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; Firenze Assistente amministrativo – Cat. C. • 13-08-2018: Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Iscrizione in classe A. • 2023: Manager qualificato; MIMIt dei Manager qualificati. • 20-12-2023: Commercialista Libero professionista: titolare di studio. • 08-04-2025: Expert in European Commission
- Adeguati assetti | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE previus next ADEGUATI ASSETTI Il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza contiene un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale da conseguire anche per il tramite dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A tale dovere sono chiamati il consiglio d’amministrazione, tenuto a valutare tale adeguatezza; i sindaci in veste di vigilanti; l’imprenditore che deve attenzionare, nello sviluppo della gestione, l’attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Da un punto di vista operativo tutto questo deve essere affiancato da un insieme di procedure che siano in grado di garantire soprattutto l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e la produzione di informazioni derivanti dal sistema amministrativo-contabile. L’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, così come richiesta dal legislatore ai fini dell’accertamento preventivo della crisi d’impresa, è collegata anche all’eventuale presenza in azienda di un applicato sistema di pianificazione, programmazione e controllo, quale componente del più ampio sistema amministrativo-contabile. Rappresentato da un insieme di strumenti, processi e ruoli, finalizzati a favorire comportamenti che siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il sistema di pianificazione, programmazione e controllo agevola la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali. Per supportare i commercialisti, il Consiglio Nazionale ha ritenuto di intervenire con l’identificazione di alcune linee guida standard e condivise, sia a supporto dell’attività professionale sia per sensibilizzare le imprese sull’importanza di dotarsi di presidi organizzativi in grado di garantire: la continuità aziendale; la creazione di valore aziendale; la rilevazione tempestiva di una possibile crisi. Il Documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, dello scorso 25 luglio 2023, tratta di strumenti pratici-operativi per l’analisi degli elementi che consentano di valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile nonché di formulare un giudizio, oltre a possibili suggerimenti operativi per incrementare l’efficienza aziendale. In tal senso, questo Documento integra il precedente pubblicato il 7 luglio 2023 ed intitolato “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”, in cui il CNDCEC ha approfondito in modo teorico il tema degli adeguati assetti. L’elenco degli elementi da valutare sono specificate in cinque specifiche aree critiche, ritenute rilevanti per permettere l’individuazione delle criticità e proporre possibili manovre di miglioramento. Il giudizio finale sull’adeguatezza degli assetti dovrà comunque essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche specifiche, della dimensione, dei vincoli normativi e della complessità delle attività esercitate da ogni singola impresa. Inoltre, le check- list devono essere “adattate” in funzione della complessità, alla consistenza occupazionale, alla natura economica dell’attività e alla dimensione dell’impresa e, conseguentemente, andrebbero attentamente valutate le specificità delle realtà minori. Ciò proprio nel rispetto del principio di proporzionalità declinato secondo le definizioni fornite nell’art. 2086, secondo comma, del Codice civile, e nell’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. La check-list viene sviluppata secondo una struttura articolata in quattro colonne: - Quesito da valutare: 1 - Risposta: sono previste tre opzioni: - Sì - No - N/A: Non applicabile Nel caso di risposta “Non applicabile”, nell’ultima colonna intitolata “Note e Commenti”, vanno riportati i motivi. - Adeguato: In caso di risposta positiva al quesito, si richiede di esprimersi anche in merito all’adeguatezza della variabile in relazione alla natura economica e alla dimensione dell’impresa. Il Documento suggerisce di raccogliere la documentazione a supporto che attesti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (a titolo esemplificativo, le procedure adottate, il report prodotto dal sistema informativo contabile, il documento comprovante le competenze dei diversi membri dell’organizzazione, ecc.). - Note e commenti: ... In calce alle check-list sono previste le seguenti tre specifiche valutazioni di sintesi: - Criticità da evidenziare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/ contabile dell’impresa. - Giudizio finale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/ contabile dell’impresa. - Eventuali suggerimenti per migliorare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/ amministrativo/contabile dell’impresa. Il Documento prevede cinque specifiche sezioni da valutare: • Modello di Business (6 quesiti) • Modello Gestionale (8 quesiti) • Adeguati Assetti Organizzativi (21 quesiti) • Adeguati Assetti Amministrativi (11 quesiti) • Adeguati Assetti Contabili (15 quesiti) Modello di Business Si dovrebbe valutare se è stato individuato correttamente un modello di business. Successivamente, ci si deve soffermare sulla validità di tale modello di business, nonché sulla condivisione dello stesso all’interno dell’organizzazione. L’analisi del modello di business avviene con il supporto di sei quesiti, contenuti nella relativa check-list, da cui si evince che per la valutazione del modello di business è importante conoscere i criteri di costruzione del modello stesso. A tal fine, viene richiesto se per la costruzione siano state enfatizzate le minacce e le opportunità, relativamente alle variabili esterne, e i punti di forza e di debolezza con riferimento alle variabili interne; in altre parole, l’effettuazione di una SWOT Analysis. Ad integrazione delle informazioni è anche richiesto se nel piano strategico siano stati formalizzati gli obiettivi del modello di business. Il documento segnala: “che non è sufficiente riferirsi all’attività di produzione e vendita di beni e/o servizi ma occorre acquisire la consapevolezza della reale e potenziale forza reddituale, patrimoniale e finanziaria che l’impresa è in grado di esprimere, partendo dal suo vantaggio competitivo e dalle modalità con cui la stessa crea valore”. Sempre nelle note si leggono ulteriori dettagli di tipo procedurale importanti ossia: “se possibile, riportare, nelle note e commenti, una breve descrizione della Vision e della Mission utile a comprendere se quanto l’imprenditore esprime rispecchia la realtà”; e ancora: “la formalizzazione presuppone una produzione documentale da cui traspaia in modo chiaro cosa l’impresa voglia fare, in termini di decisioni, azioni e controlli”. Da cui emerge che è importante per il compilatore delle check-list e per la valutazione finale anche disporre della adeguata documentazione di supporto. Modello Gestionale Il modello gestionale è il modello che permette la realizzazione dell’attività dell’impresa in coerenza con quanto definito nel modello di business analizzato nella precedente check- list. Il modello gestionale viene analizzato per il tramite di otto quesiti, da cui emerge che per l’impresa è indispensabile dotarsi di un sistema informativo adeguato, che supporti l’operatività dell’azienda e che risulti il più possibile integrato. La valutazione del modello gestionale parte dall’analisi del sistema informativo di cui l’impresa dispone poiché un adeguato flusso informativo è essenziale allo sviluppo dell’operatività aziendale. A tale fine, il documento segnala che rivestono un ruolo “strategico” sia il responsabile dei sistemi informatici sia l’apporto di eventuali esperti esterni all’impresa. Per questo l’analisi si concentra sull’esistenza di un responsabile IT, di un adeguato ERP (Enterprise Resource Planning), nonché della mappatura dei flussi informativi aziendali. Adeguati Assetti Organizzativi La valutazione dell’assetto organizzativo rappresenta un aspetto fondamentale poiché finalizzato a valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché i suoi sistemi operativi, in relazione alla natura e alla dimensione dell’impresa. L’analisi dell’assetto organizzativo avviene per il tramite di ben 21 quesiti attraverso cui comprendere se l’impresa è dotata di un adeguato organigramma, del funzionigramma, del mansionario nonché dell’esistenza di sistemi di valutazione delle risorse umane. Parte integrante dell’indagine è anche l’analisi della presenza di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR), l’esistenza di un Enterprise Risk Management (ERM), l’approvazione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché l’analisi della presenza di certificazioni, anche per la parità di genere. Inoltre, se sono state effettuate segnalazioni interne ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. decreto Whistleblowing), nonché l’analisi dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). Adeguati Assetti Amministrativi La valutazione è volta a comprendere l’approccio alle decisioni aziendali in un’ottica di pianificazione, programmazione e controllo, mediante l’adozione di piani industriali ed operativi. È oggetto principale dell’analisi la corporate governance dell’impresa, comprese le deleghe dei poteri. L’analisi si sviluppa per il tramite di undici quesiti articolati avendo come riferimento la struttura di una società di capitali che ha adottato un sistema tradizionale di amministrazione e controllo. Per questo i quesiti permettono di comprendere l’esistenza di un C.d.A. o di un amministratore unico, come sono stati attribuiti i poteri e le deleghe, se vi è un internal auditing e un organo di controllo, se gli organi amministrativi agiscono nel rispetto dei piani operativi approvati, se sono state attivate procedure o regolamenti per la gestione delle risorse finanziarie e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Adeguati Assetti Contabili L’ultima area oggetto di valutazione è focalizzata sulla raccolta dei dati e sul processo informativo in relazione al quale il dato si trasforma in informazione nonché il processo di analisi dei risultati raggiunti, sia in un’ottica ex post che ex ante. L’analisi si sviluppa con il supporto di ben 15 quesiti finalizzati a comprendere se l’impresa è dotata di un sistema informativo contabile integrato (ad esempio, si avvale di un unico software o più software per gli adempimenti contabili e fiscali), se ha esternalizzato o meno le procedure di registrazione e gestione delle operazioni contabili, la cadenza dell’aggiornamento dei dati contabili, la predisposizione di bilanci infrannuali, l’analisi degli indici e degli indicatori con particolare attenzione alla continuità aziendale, la contabilità analitica, la predisposizione del budget e le previsioni di tesoreria ossia le caratteristiche dei sistemi di gestione, di budgeting e reporting. L’apporto del nuovo documento del CNDCEC risulta molto prezioso per tutti i professionisti impegnati nella predisposizione del fascicolo di bilancio 2023 nel quale è certamente auspicabile che l’Informativa, o Nota Integrativa o Relazione sulla Gestione, contenga qualche riflessione in merito all’esito della valutazione degli adeguati assetti per il tramite delle stesse check-list.
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Sei in: PITTINI > SERVIZI Amministrativo Competenze Aree gestionali Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Sostegni Eventi Corsi Faq Partner Carriere AMMINISTRATIVO L'amministrazione aziendale è una disciplina che studia la gestione, l'organizzazione e il controllo delle risorse di un'azienda per raggiungere i suoi obiettivi. Pianificazione Legale Processi Rischi Risorse Esplora le nostre aree gestionali Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in Industries e settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Gestione dell'amministrazione Attività burocratiche, contabili, fiscali. Scopri ---> Gestione delle Risorse umane Reclutamento, selezione, formazione, valutazione e motivazione del personale. Scopri ---> Gestione finanziaria Bilancio, contabilità, gestione dei flussi di cassa, finanziamenti. Scopri ---> Gestione della produzione Progettazione, produzione, controllo qualità. Scopri ---> Gestione del marketing Comunicazione, promozione, vendita. Scopri ---> Gestione della logistica Approvvigionamento, distribuzione, trasporto. Scopri ---> Protocolli I nostri approfondimenti Registro Imprese Registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni ) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica . Scopri di più Finanza Finanza aziendale Scopri di più Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Scopri di più Bilancio Bilancio e principi contabili Scopri di più Mud 1 Modello Unico di dichiarazione ambientale Scopri di più Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Scopri di più Documenti Aggiornamenti Le ultime novità amministrative Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Prodotti Amministrativo Schnellansicht Inamministrazione Rettifica Ateco 2025 Schnellansicht Inamministrazione MUD 2025 Schnellansicht Inimpresa Bonus colonnine domestiche Schnellansicht Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Schnellansicht Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Schnellansicht Inimpresa Startup e PMI innovative Schnellansicht Inimpresa Mobilità Sostenibile Schnellansicht Consulente amministrativo Visure catastali Schnellansicht Consulente societario Operazioni straordinarie aziendali Schnellansicht Consulente societario Gestione aziendale Schnellansicht Consulente amministrativo Value investing Schnellansicht Consulente amministrativo Commercio elettronico (E-commerce) Servizi Prendi visione dei sostegni, sussidi e indennità. Eventi Keine bevorstehenden Veranstaltungen Corsi Faq Domande frequenti Amministrativo 01 Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. 02 Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Partner FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA Prendiamo i migliori Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. OPPORTUNITA' DI CARRIERA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione
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Sei in: PITTINI > UFFICI Acquisizione uffici Il successo è un viaggio, non una meta Servizi di consulenza professionale spot Lo studio offre servizi di consulenza per affiancare e supportare i colleghi che non sono dotati di sufficiente organizzazione per gestire una problematica o un determinato incarico di lavoro. La nostra esperienza verrà messa a disposizione per garantire uno svolgimento delle procedure ad alto profilo professionale senza mai subentrare nel rapporto commercialista/cliente. Servizi di outsourcing Lo studio può offrire servizi di tenuta contabilità, elaborazione dati e gestione degli adempimenti connessi, sia attraverso l’utilizzo della propria struttura e sia inviando un professionista presso la sede del richiedente. Servizi telematici L’utilizzo di tecnologie e l’elevata competenza informatica è diventato sempre più un imperativo per adempiere a tutti gli adempimenti fiscali; per questo motivo, lo studio offre servizi di invii telematici a tutte le strutture quali Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, CCIAA, Comuni, etc. Acquisizione pacchetti clienti e rilevazione studi Se siete stanchi di esercitare la professione o non potete più gestire il vostro studio ma allo stesso tempo non volete abbandonare i vostri clienti, valutiamo l’acquisizione di altri studi professionali che dovrà avvenire dopo un periodo di affiancamento del titolare dello studio e del suo staff. Lo studio garantisce la massima professionalità nella gestione del passaggio per evitare disagi ai clienti, nonchè l’eventuale mantenimento dello staff dello studio.
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Sei in: PITTINI > INDUSTRI A > Consumi Partita IVA agente di commercio Guida fiscale Come aprire partita IVA agente di commercio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per esercitare l’attività, i costi che devi affrontare e soprattutto la contribuzione INPS, senz’altro la voce di spesa più cospicua. L’agente di commercio è una professione che se svolta con professionalità può dare ottime soddisfazioni economiche. Sommario: 1. Requisiti agente di commercio - Morali - Professionali - Incompatibilità 2. Partita IVA agente di commercio - Costi apertura Partita IVA agente di commercio - Agente di commercio contributi INPS e ENASARCO 3. Regime fiscale agente di commercio Requisiti agente di commercio Morali: - non essere interdetti o inabilitati; - non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio; - non essere condannati per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. Professionali: - aver superato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; oppure - aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; oppure - aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. In una ditta individuale, devono possedere i requisiti morali e professionali il titolare e/o gli eventuali preposti; in una società, tutti i legali rappresentanti dell’impresa e/o gli eventuali preposti. Incompatibilità: l’attività di agente di commercio non può essere svolta da chi ha già un lavoro come dipendente e da chi è iscritto nei ruoli di mediatore. Partita IVA agente di commercio Per intraprendere l’attività di agente di commercio occorre aprire la partita IVA. La richiesta avviene mediante la presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro Imprese mediante ComUnica. E’ importante descrivere l’attività in modo chiaro e completo. Nella descrizione deve essere indicata l’attività esercitata, in questo caso “agente di commercio”. Evitare descrizioni generiche del tipo “intermediario del commercio” o “agente”. poiché tale terminologia racchiude diverse tipologie di intermediari del commercio, ad esempio, l’agente di commercio, il rappresentante di commercio, il sub agente di commercio, il procacciatore d’affari, ecc. Ciò per evitare che la domanda di iscrizione venga sospesa. Con un’unica pratica telematica viene richiesta l’attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps. La data di inizio attività non deve essere precedente alla data di sottoscrizione o alla data di decorrenza del mandato o della lettera di incarico. Costi apertura partita IVA Per l’iscrizione al Registro Imprese bisogna sostenere dei costi. Si tratta di diritti di segreteria, istruttoria e bolli che possiamo quantificare in circa 100 euro. L’apertura della partita IVA non è quindi gratuita ma i costi sono davvero contenuti. Agente di commercio contributi INPS e ENASARCO L’agente di commercio deve obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Commercianti dell’Inps. I contributi fissi si pagano in quattro rate trimestrali. Se si supera il minimale di reddito che ogni anno viene stabilito dall’Inps si devono versare anche i contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale. Entro 30 giorni dal conferimento del contratto di agenzia, l’impresa è obbligata ad iscrivere l’agente di commercio in Enasarco. Deve inoltre provvedere al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate. Per l’attività di agente di commercio è quindi richiesta una doppia iscrizione. In caso di mancata iscrizione sono previste delle sanzioni a carico dell’impresa mandante. Regime fiscale agente di commercio Attualmente esiste il regime forfettario che consente di pagare un’unica imposta fissa del 5%, senza pagare nessun’altra imposta sui redditi. Si è esonerati anche dal versamento dell’IVA. Devi aprire partita IVA come agente di commercio? Contattami per una consulenza gratuita. Aggiornato al: 21 febbraio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
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