Rottamazione, un pieno di vantaggi per i decaduti riabilitati
- Walter Pittini
- 1 giorno fa
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Stop a cartelle e pignoramenti e sblocco dei pagamenti se si fa domanda entro il 30 aprile

Prima si presenta la domanda di riammissione alla rottamazione, prima scattano i vantaggi legati alla riabilitazione fiscale dei decaduti. È lo scenario che emerge con la riapertura dei termini della rottamazione-quater, prevista dall’art. 3-bis del dl 202/2024, convertito in legge 15/2025.
Una semplice istanza
Con una semplice istanza telematica presentata entro il 30 aprile 2025, il contribuente può sospendere le cartelle oggetto della riammissione, tornare a incassare somme da clienti e p.a., anche se ha carichi esattoriali in essere, ottenere la regolarità contributiva e fiscale (Durc e certificato AE) per partecipare a gare e ricevere pagamenti. E tutto senza dover versare neppure un euro, almeno fino al 31 luglio 2025, termine per pagare la prima o unica rata.
Sospensione automatica
La presentazione della domanda attiva automaticamente la sospensione dei pignoramenti (ex art. 72-bis, dpr 602/1973) e dei blocchi ai pagamenti da parte di soggetti pubblici o privati (ex art. 48-bis, dpr 602/1973).
In altre parole, il debitore torna incassare somme bloccate e ottiene liquidità, anche se nel frattempo resta inadempiente. Al contrario, chi, pur avendo diritto, ritarda la presentazione della domanda e nelle more riceve la notifica di un pignoramento presso terzi rischia di subire nuove azioni cautelari, non poter accedere a crediti e forniture, vedere i propri pagamenti bloccati fino al 31 luglio 2025.
Procedura cautelare
Questo perché l’avvio di una procedura cautelare, entro la finestra della presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione, provoca un effetto di blocco dei benefici.
In questo caso con l’iter dei pignoramenti avviati solo dopo il pagamento della prima rata, le procedure si potranno estinguere. In forza dell’art. 1, comma 240, lett. e), della legge 197/2022, fino ad allora i pagamenti possono restare congelati, a danno del contribuente "lento".
Va detto che l’adesione non è vincolante. Il contribuente che ha sospeso le procedure e incassato quanto dovuto può ritirare la domanda entro il 30 aprile oppure non pagare nulla, facendo decadere l’adesione. Ma nel frattempo, egli ha beneficiato della sospensione, ottenuto liquidità e ripreso l’attività.
Ma non solo.
Regolarità contributiva e fiscale
Entrando nel campo della regolarità contributiva e fiscale si crea una situazione ancora più singolare. Secondo le norme vigenti, come il dm 30 gennaio 2015, basta la presentazione della domanda per ottenere un Durc regolare, per partecipare agli appalti, e l’attestazione positiva della regolarità fiscale, per ricevere agevolazioni o accedere a fondi pubblici. Ma l’azienda potrebbe scegliere di non pagare le rate per cui ha chiesto la riammissione e prima che l’amministrazione si accorga del mancato pagamento successivo e riblocchi nuovamente il tutto potrebbero passare anche più di 100 giorni.
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